Possedere quote in società da costituire ed evitare vecchi e nuovi creditori

Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho una causa che potrebbe portare ad una grossa perdita per me, nel frattempo ho individuato una nuova attività da fare assieme ad altri soci ma non vorrei che in futuro le mie quote possano essere aggredite dai vecchi creditori.

Dobbiamo costituire una nuova società e mi domando come potrei fare per possedere le quote della nuova società in forma anonima o non aggredibile per i debiti passati. Se la nuova attività andrà bene vorrei poter lasciare qualcosa a mio figlio in un futuro.

– Intestare la mia partecipazione alla nuova società e non a me ma a mia moglie, in separazione dei beni?
– fare una società all’estero (dove? non ho molti soldi per viaggi, consulenti ecc) che possieda le mie quote della società italiana?
– società fiduciarie, anonime, trust, ecc non so se sono utilizzabili e a che costi…

Il concetto è questo: quello che devo pagare pagherò con quello che ora ho (tra l’altro non per mia colpa ma per rispondere per conto di un altro…) ma sulla nuova attività vorrei essere sicuro che un domani non possa essere aggredita la mia partecipazione.

Come posso fare?

Escluse forme più sofisticate di gestione della problematica (quali trust o società con scatole cinesi all’estero – i cui costi noi non conosciamo e per le quali non saremmo in grado di fornire indicazioni utili) la soluzione classica più casareccia è quella di costituire una società a responsabilità limitata (il cui incarico di amministratore venga assegnato ad un soggetto terzo), oppure una società di persone in cui le quote sociali siano assegnate ad un soggetto terzo.

Il soggetto terzo potrebbe essere il coniuge divorziato, tenendo conto che per quanto attiene eventuali omessi versamenti delle future imposte dovute (sempre possibili, indipendentemente dalla volontà di voler adempiere), la giurisprudenza tributaria li ritiene riconducibili comunque, ad un ingiusto arricchimento per esigenze familiari, e quindi anche il coniuge non socio e non debitore, in separazione dei beni o in separazione giudiziale, potrebbe essere sottoposto ad escussione forzata.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

8 Maggio 2019 · Stefano Iambrenghi

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)