Quesiti su posizione da sanare censita nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia

Da quanto risulta nella CR Bankitalia, il debitore è esclusivamente obbligato nei confronti della cessionaria che ha acquistato il credito












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Sono iscritto in CR da diversi anni e ho intenzione di sanare la mia posizione: a nome dell’intermediario che nel 2012 mi concedette il credito, ho riscontrato segnalazione in CR solo per tre mesi (ottobre – dicembre 2012). Per i successivi quasi 5 anni, non riscontro nessuna segnalazione in CR, quindi torno ad essere segnalato dal 2017 da una società di Factoring che credo abbia acquisito il credito dalla cedente.

I miei quesiti:
– in virtù di quanto esposto, oggi sono debitore soltanto nei confronti della cessionaria (società di factoring) o qualche obbligazione mi vincola anche alla cedente? Trattasi di cessione pro soluto.
– in CR ritrovo sofferenze per circa 2400€ di cui 2000€ come “Crediti passati a perdita”: ho qualche vantaggio a sanare la posizione restituendo l’intero importo o sarebbe meglio proporre un saldo e stralcio annesso da liberatoria dove la società specifica la rinuncia all’importo stralciato?
Relativamente a questa seconda domanda, vorrei chiedere un mutuo e ho la sensazione (magari errata) che qualora lo facessi entro i 36 mesi dalla chiusura della posizione, periodo in cui gli intermediari potrebbero comunque visualizzare lo storico delle segnalazioni, per un intermediario sarebbe meglio vedere una segnalazione sanata con il saldo dell’intero importo piuttosto che con quella che potrebbero vedere come una “furbata”, ovvero la chiusura di una posizione senza aver però onorato tutto il debito scaturito dalla primaria obbligazione.

Può darsi che l’intermediario che nel 2012 le concesse il credito preferì portare a perdita l’intera posizione a sofferenza: successivamente, tuttavia, il creditore originario è riuscito a cedere il credito ad una società di factoring vigilata dalla Banca d’Italia e la segnalazione mensile è ripresa.

Attualmente, da quanto risulta nella Centrale Rischi così come in questa sede esposto, il debitore è esclusivamente obbligato nei confronti della cessionaria (chi ha acquistato il credito).

Indipendentemente dall’importo indicato come passato a perdita il debitore è obbligato per 2 mila e 400 euro: la soluzione a saldo stralcio sarebbe sicuramente preferibile per il debitore, ma si tratta sempre di un accordo bilaterale che richiede di conoscere qual è la posizione del creditore.

La sua sensazione è esatta: riceverà sicuramente un diniego nel richiedere un mutuo nei 36 mesi successivi alla regolarizzazione della posizione debitoria. L’addetto che sarà chiamato a valutare il merito creditizio del debitore censito in CR più che guardare se la situazione è stata sanata integralmente o a saldo stralcio (con la rinuncia del creditore al debito residuo) registrerà sicuramente la “furbata” di un debitore inadempiente che si decide a rimborsare un debito dopo nove anni e solo perchè ha bisogno di un mutuo.

Secondo la nostra esperienza anche passati i 36 mesi canonici lei non riuscirà a rientrare nel circuito del credito per la semplice ragione che, ormai, numerosi intermediari consultano banche dati non ufficiali fatte in casa, raccogliendo in un file i codici fiscali dei debitori inadempienti prossimi ad essere oscurati nella Centrale Rischi Ufficiali.

Se le interessa approfondire la questione può consultare questa sezione.

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6 Dicembre 2021 · Ornella De Bellis

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