Espropriazione immobiliare per debiti esattoriali

Il debitore deve mantenere la residenza nella casa ereditata poiché il DPR 602/1973 ne vieta l'espropriazione se il debitore vi risiede anagraficamente


DOMANDA

Anni fa, dei funzionari esattoriali hanno messo l'occhio su un appartamento, di propietà di mio padre e, partendo da un debito di 7500 euro, attraverso l'arma del fermo amministrativo che m'impedisce di lavorare, lo hanno fatto lievitare.


RISPOSTA

Per ora, quello che deve fare, è mantenere la residenza nella casa lasciata da suo padre: infatti, l'articolo 76 (espropriazione immobiliare), comma primo, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, stabilisce che il concessionario non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, é adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.


14 Febbraio 2020 - Rosaria Proietti


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