Pignoramento del conto corrente ex articolo 72 bis dpr 602/1973


Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, selezione - pignoramento conto corrente





Mi è stato notificato il giorno 20 marzo un atto di pignoramento verso terzi (banca) art. 72-bis da parte di ADER per un importo di circa 250 mila euro. Ho un fido concesso di 30 mila Euro (scoperto di c/c) presso la banca, ovviamente carta di credito e bancomat.

Oggi 16 aprile la banca mi notifica un impagato di 16,00 Euro dell’estratto conto della carta di credito di marzo e non capisco il motivo visto che non ho mai ricevuto nessuna notifica di revoca del fido.

Vero che il saldo di conto è negativo ma tutt’oggi accedo regolarmente all’home banking e sembra tutto normale con saldo contabile (relativo al fido) visibile.

Perchè la banca non paga i 16 Euro della carta di credito?

Un’altra domanda che vorrei fare è: il pignoramento è stato notificato il 20 marzo 2019 con saldo disponibile negativo ma non sono riuscito a capire effettivamente quale è la durata di tale pignoramento?

Cioè per quanto tempo la banca mi pignorerà l’eventuale saldo positivo? L’atto recita, in sintesi: ORDINA al terzo di pagare nel termine di 60 giorni dalla notifica le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data di notifica; alle rispettive scadenze, le restanti somme. Ma che significa?

Come posso continuare ad esercitare la mia attività se la banca “congela” il conto e revoca il fido? Entro nell’elenco dei cattivi pagatori e nessuna altra banca mi apre un conto? Le carte prepagate con IBAN hanno molti limiti e dubito che si possa continuare con esse.

Grazie mille.

In seguito a ordine diretto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ex articolo 72 bis del dpr 602/1973 la banca assume il ruolo di custode del saldo.

Infatti, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 2857/2015), in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitor debítoris, ai sensi dell’art. 72 bis, dpr 602/1973, dal giorno in cui l’ordine è notificato dal concessionario, il terzo è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute al debitore esecutato e fino a concorrenza del credito per cui si procede, agli obblighi che la legge impone al custode. Qualora il terzo pignorato vi abbia dato esecuzione col primo pagamento (seppure con esito infruttuoso ndr), l’ordine di pagamento diretto produce un effetto analogo all’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive rispetto alla data di notificazione dell’ordine.

Quindi, nel corso dei 60 giorni decorrenti dall’ordine ex articolo 72 bis dpr 602/1973 se la banca le rendesse disponibili 16 euro per ottemperare al debito relativo alla carta di credito, questi 16 euro dovrebbero essere necessariamente consegnati a ADER a parziale soddisfazione del credito azionato: la banca diverrebbe creditrice nei suoi confronti di 16 euro, lei resterebbe con i 16 euro da pagare per la carta di credito: si capisce bene che la banca sta solo cercando di tutelare i propri interessi lasciandole i 16 euro a debito senza attingere al fido.

In pratica, nei 60 giorni decorrenti alla notifica dell’ordine diretto il fido non può essere utilizzato, perché le somme appena affidate dovrebbero essere rigirate ad ADER (alle rispettive scadenze, per le restanti somme). In altre parole, sessanta giorni, è il termine massimo entro il quale la banca è tenuta ad adempiere.

Passati i 60 giorni, la banca non riveste più il ruolo di custode e, per evitare che il cliente si rivolga ad altri istituti di credito (sempre nell’ottica di perseguire il proprio interesse) evita, di solito, di adempiere alla parte in cui l’ordine diretto imporrebbe di pagare il credito direttamente al concessionario per le restanti somme.

Altrimenti, appena il debitore tentasse di accedere al fido (anche decorsi i 60 giorni), la banca dovrebbe rigirare ad ADER l’importo affidato.

Comunque, dal momento che il congelamento effettivo (imposto dalla situazione contingente, non formale) del fido nei 60 giorni e l’eventuale saldo negativo non comportano segnalazione in una centrale rischi, almeno fino al momento in cui la banca non ne esige il rientro immediato, lei potrebbe anche cambiare banca, seppure la cosa non comporterebbe vantaggi pratici; a meno che la sua attività imprenditoriale non le consenta di movimentare un conto corrente aperto, per fare un esempio, a Malta, in Svizzera o San Marino, per citare solo alcuni paesi in cui ADER avrebbe qualche difficoltà a notificare un ordine diretto ex articolo 72 bis e ad ottenerne l’adempimento.

16 Aprile 2019 · Simonetta Folliero


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