Nuovo pignoramento dello stipendio e accantonamento del quinto in attesa della decisione del giudice


Dal giorno in cui viene notificato l'atto di pignoramento, il datore di lavoro è soggetto all'obbligo di accantonamento di quanto dovuto al creditore





Ho già un quinto dello stipendio pignorato: so che se arrivassero altre ingiunzioni andrebbero in coda. Quello che volevo sapere e’: se il mio datore di lavoro riceve una seconda richiesta di pignoramento è obbligato ad eseguirla? So che mi verrà pignorato il secondo quinto fino a sentenza del giudice e poi le cifre accantonate mi verranno restituite, ma intanto per qualche mese mi verranno tolti 2/5 anzichè uno.

Cosa dice la legge a proposito?

Giusto per non confondere chi ci legge, va precisato che dopo un primo pignoramento dello stipendio, il successivo creditore dovrà attendere che quello precedente venga soddisfatto senza intaccare ulteriormente la retribuzione del debitore se, e solo se, i crediti per i quali si agisce sono della medesima natura: cioè entrambi ordinari (banche, finanziarie e contenzioso civile), entrambi esattoriali (cartelle esattoriali o avvisi di accertamento immediatamente esecutivi), entrambi alimentari (mantenimento a coniuge e figli o familiari indigenti).

Ritornando al merito della sua domanda, il codice di procedura civile (articolo 546, comma 1) dispone che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il datore di lavoro è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute (al debitore esecutato) e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica deve congelare il TFR del dipendente debitore libero da vincoli di garanzia per eventuali precedenti pignoramenti (o cessioni) allo scopo di far fronte a possibili dimissioni volontarie o al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente e deve accantonare ogni mese il 20% della busta paga del debitore (al netto degli oneri fiscali e contributivi). Naturalmente fino a quando il datore di lavoro non avrà comunicato al giudice l’entità della busta paga e la concorrenza di eventuali precedenti pignoramenti (o cessioni) in corso ed il giudice avrà sciolto il datore di lavoro dagli obblighi che su di lui incombono per legge, assegnando al creditore la somma da prelevare dallo stipendio.

13 Settembre 2018 · Giorgio Martini


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