A seguito di una causa persa riguardante l’affitto di un immobile questa mattina, presso il mio luogo di lavoro, è stata ritirato un atto di pignoramento personale a mio carico da un usciere.
Lavoro per un Ente di ricerca pubblico con un assegno di ricerca che scadrà a giugno 2015 e, contattata l’Amministrazione che ha ricevuto copia dell’atto, mi è stato detto che mi sarà bloccato l’intero assegno nonchè i rimborsi per spese di viaggio per conto dell’istituto da me già sostenute fino alla data in cui è fissata l’udienza relativa al pignoramento il 16/06/2015.
Vorrei, gentilmente, sapere se si tratta di una normale procedura o, come credo, si possa accantonare a favore del creditore solamente il quinto della somma mensile escludendo i rimborsi.
L’articolo 545 del codice di procedura civile, che si occupa di crediti relativamente impignorabili, dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate nel limite del 20%.
Il tutto gira, allora, sulla possibilità di stabilire se l’assegno di ricerca possa essere classificato come un reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente (cosa che accade, ad esempio, per i collaboratori coordinati e continuativi e per i titolari di contratti di lavoro a progetto).
Evidentemente, sulla presunzione che l’assegno di ricerca non sia assimilabile ad un reddito da lavoro dipendente si basa la decisione dell’ente pubblico, presso cui lei lavora, di bloccare l’intero assegno, nonche’ i rimborsi per spese di viaggio.
E noi, purtroppo, non siamo in grado di segnalarle giurisprudenza che affermi il contrario. Ci spiace.
20 Aprile 2015 · Tullio Solinas
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