Come funziona il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore quando questi convive con un soggetto non debitore?

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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In caso di convivenza di A e B: convivente A è a rischio di pignoramento da parte di un privato, mentre il convivente B è il proprietario della casa e dei mobili.

Per la casa, basta mostrare l’atto di acquisto intestatario B. E’ vero che non basta esibire le fatture intestate a B per evitare il pignoramento dei mobili, ma serve la data certa delle fatture? E come si può avere la data certa visto che la posta non svolge più questo servizio?

Per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, vale il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprietà del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato, qualora il debitore sia ospitato da un terzo proprietario dei bei presenti nell’appartamento, possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento (o dei locali dell’appartamento occupati dal debitore) che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in tali spazi collocati. In alternativa può essere esibita una scrittura privata inerente la concessione, in comodato d’uso, di locali ed arredi, purché con data certa (anteriore alla data di pignoramento) e, quindi, necessariamente autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio. Se, invece, chi ospita il debitore presso la propria abitazione conserva le ricevute o le fatture d’acquisto degli arredi presenti nell’abitazione, tali documenti saranno sufficienti per essere esibiti, come vedremo, in sede di opposizione del terzo all’esecuzione.

Infatti, così come è stato stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di un eventuale pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli (contratto registrato, scrittura privata autenticata, fatture d’acquisto) di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione all’esecuzione.

In altre parole, l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato (così come della scrittura autenticata o delle fatture d’acquisto) procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare, al giudice delle esecuzioni, istanza di liberazione dei beni pignorati al debitore dall’ufficiale giudiziario, allegando il contratto di comodato sottoscritto e registrato, la scritture privata autenticata o le fatture d’acquisto di mobilia ed elettrodomestici.

Riepilogando, l’ufficiale giudiziario, esaminato la documentazione esibita dal debitore e ispezionati i locali, dovrebbe andare via e redigere un verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

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16 Novembre 2016 · Marzia Ciunfrini

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