Pignoramento presso residenza debitore – Violazione privacy ufficiale giudiziario

La sua attuale suocera non può essere certamente considerata soggetto terzo (come può esserlo un vicino o il portiere).












Si presenta un ufficiale giudiziario in casa mia in mia assenza, trovando solo mia suocera con mio figlio di 8 anni, entra ed espone il problema pur constatando l’estraneità della persona presente, divulgando notizie riguardo la mia posizione debitoria.

Domanda: ma in mia assenza può divulgare informazioni a persona estranea alla mia famiglia?

Premetto che a seguito di un debito con la mia ex moglie “dopo 15 anni di divorzio” è il terzo pignoramento che prova a farmi, ma invano in quanto dopo il primo pignoramento andato a buon fine, mi son fatto prestare dei mobili con tanto di contratto di comodato gratuito registrato regolarmente e quindi pignoramento infruttuoso.

Volevo solo sapere se posso procedere contro ufficiale giudiziario in materia di privacy.

La sua attuale suocera non può essere certamente considerata soggetto terzo (come può esserlo un vicino o il portiere).

Peraltro, l’articolo 513 del Codice di Procedura Civile dispone che L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (dunque in qualsiasi luogo di cui il debitore abbia la disponibilità anche a titolo di locazione o semplice comodato d’uso, ndr). Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

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12 Luglio 2016 · Annapaola Ferri