Pignoramento della pensione accreditata su un conto corrente cointestato

Nel post si espongono le regole sull'entità della trattenuta della pensione quando accreditata su un conto corrente cointestato












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Sul mio conto corrente postale cointestato con il coniuge arriva mensilmente il bonifico della pensione INPS di circa 1300 euro: Può il creditore pignorare il conto corrente cointestato? Che somma si può pignorare? Cosa deve fare il debitore per prelevare il minimo vitale? Il conto corrente sarà sempre bloccato fino alla fine del pagamento del debito oppure verrà bloccata solo la quota ignorabile? Di quanto potrebbe essere?

Il creditore può sicuramente pignorare il conto corrente cointestato, quando uno dei cointestatari è un debitore inadempiente: dal momento in cui il terzo (la banca) riceve notifica del pignoramento e fino a quando il giudice emette ordinanza di assegnazione, l’utilizzo del conto corrente viene precluso anche agli altri cointestatari non debitori e non coinvolti nell’azione esecutiva di pignoramento. Quando i contestatari sono due, al creditore può essere assegnato il 50% del saldo risultante al momento del blocco del conto corrente a prelievi ed operazioni di bonifico. Qualora il creditore riuscisse a dimostrare al giudice che il conto corrente è alimentato da rimesse riconducibili esclusivamente al cointestatario debitore, il giudice potrebbe assegnare il 100% del saldo pignorato fino a soddisfazione del credito azionato.

Tanto per fare un esempio, nell’ipotesi in cui il conto corrente fosse alimentato esclusivamente dalla pensione del cointestatario debitore, il creditore procedente potrebbe chiedere l’assegnazione del 100% del saldo di conto corrente (escluso l’importo accreditato dell’ultimo rateo di pensione fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.500 euro).

Rivolgendosi ad un funzionario responsabile dell’agenzia dell’Istituto di credito o dell’ufficio di Poste Italiane presso cui è detenuto il conto corrente dove è stata accreditata accreditata l’ultima mensilità della pensione, il pensionato cointestatario può prelevare l’ultimo rateo di pensione fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale. La differenza positiva fra importo accreditato della pensione e tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale è anche l’importo escutibile al pensionato cointestatario debitore sull’ultimo rateo di pensione accreditata in conto corrente prima della notifica dell’atto di pignoramento alla banca (o all’ufficio postale).

Qualora l’ordinanza di assegnazione tardasse ad essere emessa dal giudice e sul conto corrente venissero accreditate ulteriori mensilità della pensione del debitore cointestatario del rapporto, ciascuna di queste potrebbe subire una trattenuta, assegnabile al creditore procedente, pari al 20% della parte della pensione eccedente il minimo vitale (ad oggi circa 1009 euro): in pratica la medesima trattenuta che sarebbe spettata al creditore procedente se costui avessi pignorato la pensione presso l’INPS.

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7 Gennaio 2024 · Patrizio Oliva

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