Pignoramento pensione su conto corrente cointestato – Ulteriori chiarimenti

Il creditore non può servirsi del pignoramento del contro corrente del debitore inadempiente per pignorare la sua pensione












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Sempre in riferimento a questa discussione, vorrei fare un esempio pratico, considerando un conto corrente cointestato con saldo zero: su questo conto arriverà solo la pensione di 1600 euro circa e niente altro. Ho capito che una volta pignorato, il cointestatario non debitore potrà prelevare la metà mentre il debitore il triplo dell’assegno sociale massimo. Quello che mi interessa sapere é cosa succederà al conto se si continuerà ad accreditare solo ed esclusivamente i 1600 euro di pensione. Questo perché potrei trovarmi nella condizione di non aver ne il tempo e ne il modo di aprire un altro conto o una carta iban per incanalare la pensione. Aprirlo adesso sarebbe inutile perché potrebbero pignorare anche quello.
Poi dalla vostra esperienza é più conveniente per l’Agenzia delle Entrate Riscossione pignorare la pensione alla fonte o sul conto?

Il concetto da comprendere è che il creditore non può servirsi del pignoramento del contro corrente del debitore inadempiente per pignorare la sua pensione: se dunque, la prima volta, il creditore pignora il conto corrente cointestato al debitore, ammesso che su quel conto corrente il debitore accrediti la sola pensione, le volte successive l’eventuale pignoramento potrà essere dichiarato illegittimo su ricorso al giudice dell’esecuzione. Il creditore dovrà necessariamente pignorare la pensione del debitore inadempiente presso l’INPS.

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17 Marzo 2022 · Ludmilla Karadzic

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