Pignoramento pensione già oberata da trattenute per mantenimento coniuge e figli nonché per rimborso prestito dietro cessione del quinto (CQS)

La pensione può essere pignorata per un massimo del 20% della parte eccedente i mille euro












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Pensione di 1700 euro su cui grava una trattenuta obbligatoria di 400 euro per assegno mantenimento coniuge, una trattenuta obbligatoria di 100 euro per assegno alimentare figlio, una cessione del quinto (CQS) con rata di rimborso pari a 227 euro/mese. Allo stato attuale una finanziaria ha notificato un pignoramento presso terzi all’INPS. Quanto sarà la somma mensile del pignoramento?
Grazie del consulto.

La pensione può essere pignorata per un massimo del 20% della parte eccedente i mille euro: quindi la quota massima pignorabile dal creditore procedente per crediti di natura ordinaria e comunque diversi da quelli che hanno già dato adito a prelievo forzoso mensile dal cedolino (trattasi di pignoramento incombente per crediti di natura ordinaria mentre sulla pensione già insistono trattenute per cessione quinto e crediti alimentari) è di 140 euro.

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce, comunque, che al debitore pensionato sottoposto ad azione esecutiva non possa essere erogato un importo minore della metà della pensione al netto delle trattenute forzose per rimborso di prestiti personali, prestiti per cessione del quinto, adempimenti disattesi esattoriali ed alimentari.

Poiché la somma complessiva delle trattenute gravanti sulla pensione è pari a 727 euro e la metà della pensione senza gravami è di 850 euro, all’ultimo creditore procedente per credito ordinario (cioè la finanziaria) verrà assegnata una trattenuta di (850 – 727) euro, cioè 123 euro.

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12 Ottobre 2022 · Patrizio Oliva

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