Pignoramento immobile e ripercussioni sul merito creditizio del proprietario soggetto non debitore

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Pochi mesi fa mi è stata notificato il pignoramento di un immobile di cui sono titolare della nuda proprietà: l’immobile, quando ho acquisito la nuda proprietà, nel 2012 era gravato da ipoteca per un mutuo contratto da mio padre che allora era in regola con i pagamenti.

Successivamente mio padre non è riuscito a pagare il mutuo fino ad arrivare al pignoramento. Ho cercato a suo tempo di trovare un accordo con la Banca che non si è resa disponibile ed è andata avanti con il procedimento. Presumo che non possa oppormi, se non pagando o trovando un accordo, al pignoramento.

Ma il problema collaterale, che per me è ancora più grave, visto che ho un’attività commerciale, è che questo fatto mi sta creando problemi di rating, nonostante il debito originario non sia mio, non lo abbia avallato, non abbia debiti di altro genere e ho pagato regolarmente tutti i pochi finanziamenti che ho avuto. La domanda è: posso fare qualcosa per oppormi o per far modificare queste valutazioni di rating e a chi mi devo rivolgere?

Si tratta di dati provenienti dai pubblici registri immobiliari dove è stata trascritta la domanda di pignoramento presentata al giudice dal creditore: chi effettua la visura dovrebbe rilevare che lei non compare come obbligato inadempiente al rimborso del mutuo ma in qualità di donatario della nuda proprietà.

Ma, quasi sempre, chi è preposto alla valutazione del merito creditizio di un soggetto richiedente prestito si ferma all’evidenza del rapporto visualizzato a partire dal codice fiscale, senza entrare nel merito delle informazioni riportate nella descrizione dell’evento pregiudizievole.

Comunque, le informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, hanno una permanenza nelle centrale rischi, pubbliche e private, pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione (estinzione pignoramento, ipoteca) prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione (articolo 7, punto 4, lettera b, del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale di cui al provvedimento del Garante numero 479/2015).

In pratica, potrà pretendere ed ottenere la cancellazione dell’evento pregiudizievole che la riguarda, dalle banche dati che lo censiscono, a partire dal decimo anno successivo alla trascrizione del pignoramento in cui compare, seppur a margine e in qualità di nudo proprietario, il riferimento al suo nominativo (o meglio, al suo codice fiscale).

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8 Marzo 2019 · Piero Ciottoli