Pignoramento dello stipendio del dipendente debitore coinvolto nella cessione di un ramo d’azienda

Quando il dipendente debitore inadempiente sottoposto ad azione esecutiva viene coinvolto nella cessione di un ramo d'azienda












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Da ottobre 2020 la mia ex cooperativa ha fatto una cessione del ramo d’azienda biennale e quindi fino al settembre del 2022 siamo stati messi sotto contratto con un’altra azienda da cui adesso ricevo la retribuzione. Ora ho ricevuto un atto di pignoramento verso terzi in cui viene menzionata la vecchia società, che tra l’altro ha chiesto il concordato ed è sull’orlo del fallimento. ora mi chiedo: è valido questo atto? Io ormai ricevo la retribuzione dalla nuova azienda.

Com’è noto, il pignoramento dello stipendio del debitore inadempiente viene notificato al dipendente debitore inadempiente sottoposto ad azione esecutiva nonché al datore di lavoro in qualità di debitore (a sua volta) del dipendente inadempiente: fatta tale premessa, l’articolo 2112 del codice civile recita, fra le altre cose, che il cedente (il vecchio datore di lavoro) ed il cessionario (il nuovo datore di lavoro) sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

L’articolo 1292 del codice civile ci spiega, poi, che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità.

Dunque, l’atto di pignoramento della busta paga notificato al vecchio datore di lavoro è perfettamente valido. Sarà quest’ultimo a trasmetterlo al nuovo datore di lavoro per gli adempimenti di legge, che consistono, in pratica, nell’obbligo di effettuare i prelievi del 20% dallo stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi, a partire dalla data di pignoramento (accantonamento) e nell’obbligo di notificare al creditore procedente, ex articolo 547 del codice di procedura civile, quale sia la retribuzione mensile del dipendente, come è strutturata ed eventuali trattenute per pignoramenti o cessioni del quinto in corso, gravanti sulla busta paga in modo da consentire al giudice, nel corso dell’udienza di assegnazione, di quantificare l’importo preciso dello stipendio da destinare al creditore procedente.

Per finire, in caso di dimissioni del dipendente debitore sottoposto ad azione esecutiva, entrambi i datori di lavoro (cedente e cessionario) dovranno trattenere dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da ciascuno dovuto al dipendente dipendente debitore sottoposto ad azione esecutiva, il 20% dell’importo spettante al netto degli oneri fiscali.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

3 Ottobre 2021 · Ludmilla Karadzic

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)