DOMANDA
Mia madre ha un pignoramento in corso sulla pensione per un debito del defunto marito. Pochi giorni fa ci ha chiamati il cancelliere del Tribunale per confermare l’appuntamento per dare corso alla rinuncia dell’eredità. Le due cose sono incompatibili? Siamo tenuti per legge a riferire del corrente pignoramento in quella sede?
Grazie
RISPOSTA
Se la chiamata all’eredità (la madre di chi ci scrive) non è ancora erede, nel senso che non ha ancora accettato l’eredità implicitamente (accettazione tacita) o esplicitamente, può sempre rinunciare all’eredità purché non siano decorsi più di dieci anni dalla data del decesso (o, qualora, il chiamato convivesse con il de cuius, purchè non siano già passati tre mesi del decesso senza aver provveduto alla redazione dell’inventario).
E, proprio il fatto che il pignoramento sia già in corso lascia presumere che il decesso sia avvenuto da tempo, con il rischio che il chiamato non possa più rinunciare all’eredità.
Si ricorda, a tale proposito, infatti, che in base a recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (ordinanza 36080/2021), il chiamato convivente con il defunto, per poter rinunciare all’eredità deve aver redatto, entro tre mesi dal decesso, con l’aiuto di un notaio, l’inventario dei beni di proprietà del defunto il cui utilizzo era con questi condiviso (articolo 485 del codice civile). Altrimenti, la dichiarazione di rinuncia risulta inefficace ed il chiamato diviene automaticamente erede puro e semplice e come tale dovrà comunque rispondere dei debiti lasciati dal defunto.
A seguito della corretta rinuncia all’eredità del chiamato, ai sensi dell’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia), i creditori del defunto potranno farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante.
Alla luce di quanto esposto, è assolutamente indifferente che il chiamato riferisca – al cancelliere proposto a recepire la dichiarazione di rinuncia all’eredità del chiamato – circa il pignoramento in corso, che avrà esito infruttuoso (su ricorso del soggetto pignorato) qualora il chiamato non risultasse ancora erede. Al massimo, il cancelliere del tribunale, dopo aver ricevuto la dichiarazione di rinuncia e l’allegato inventario dei beni del defunto di cui la rinunciante è in possesso, potrà fornire ufficiose indicazioni per allertare il creditore procedente circa l’intervenuta rinuncia all’eredità, al fine di addivenire all’estinzione del pignoramento senza ulteriori complicanze a seguito dell’eventuale ricorso, del soggetto pignorato, al giudice dell’esecuzione.
12 Dicembre 2024 - Giorgio Martini