Pignoramento e contratto di comodato d’uso gratutito





Un contratto di comodato fra terzo e debitore, inerente un bene pignorabile, deve avere data certa anteriore all'azione esecutiva del creditore





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Vorrei sapere se un l’Ufficiale Giudiziario può pignorare un bene strumentale avuto in comodato d’uso gratuito: fa differenza se detto contratto è registrato all’Agenzia delle Entrate oppure no?
Grazie.

L’articolo 515 del codice di procedura civile stabilisce che i beni strumentali, indispensabili all’esercizio dell’attività professionale svolta dal debitore, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario, o indicati dal debitore, non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Naturalmente, nell’articolo del codice di procedura civile appena citato, ci si riferisce a strumenti ed oggetti funzionali all’attività del debitore, che siano di proprietà del debitore stesso, non potendo l’Ufficiale Giudiziario pignorare, per debiti dell’esercente, beni che siano di proprietà di terzi e, un bene concesso in comodato da un terzo al debitore, non è, almeno in via teorica, un bene di proprietà del debitore.

Il problema della certezza della data del contratto di comodato

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.

Perchè allora, si ricorre spesso alla registrazione di contratti che non hanno come oggetto la locazione di beni immobili?

Anche perchè, ad esempio, l’Ufficiale Giudiziario, chiamato a pignorare il bene X mobile trovato nella disponibilità del debitore, e ritenuto, per presunzione legale, di proprietà del debitore (si discute di un bene mobile X non censito, per ipotesi, in un pubblico registro che ne possa attestare inequivocabilmente la proprietà), potrebbe vedersi opposta, dal debitore stesso, una scrittura privata in cui emergerebbe la concessione del bene X in locazione, leasing, uso o comodato da parte di un terzo proprietario. Ora, in occasione di un simile evento, l’ufficiale Giudiziario dovrebbe comunque demandare al giudice dell’esecuzione la valutazione circa l’efficacia della scrittura privata ai fini dell’azione esecutiva in corso e procedere, comunque, con il pignoramento del bene X (in pratica, il debitore potrebbe aver perfezionato, con il terzo, la scrittura privata avente ad oggetto la concessione in comodato del bene strumentale X, di proprietà del debitore, dopo un decreto ingiuntivo a proprio carico o successivamente alla notifica di un precetto). La verifica di efficacia della scrittura privata non risulta essere necessaria qualora essa risulti essere stata registrata, in tempi non sospetti (o, meglio, con data certa), presso Agenzia delle Entrate (AdE) oppure avente le firme autenticate da un notaio (in data, appunto, certa).

STOPPISH

21 Gennaio 2023 · Patrizio Oliva

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