Nuovo pignoramento per spese processuali non corrisposte di una pensione già gravata da trattenute per cessione del quinto e per un precedente pignoramento riconducibile a inadempimento nel rimborso del credito erogato in seguito ad utilizzo di carta revolving





Se i crediti azionati sono entrambi di natura ordinaria, la trattenuta sulla pensione non potrà superare il quinto della parte eccedente il minimo vitale





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Ho perso una causa e ora mi vengono chieste 3400 euro di spese processuali sostenute dalla controparte: ho una pensione di 1770 euro gravata dalla cessione di un quinto di 320 euro mensili più trattenuta di 130 euro per debito fatto con carta di credito. Volevo sapere se possono fare una ulteriore trattenuta per le spese processuali sostenute dalla controparte vittoriosa.

Partiamo dal presupposto, tanto per fissare le idee, che la trattenuta di 130 euro sia conseguente a pignoramento e che la pensione accreditata in banca (al netto delle trattenute) sia di 1320 euro. Ipotizziamo, in altre parole, che la pensione di 1770 euro sia al netto degli oneri fiscali, ma al lordo delle due trattenute per cessione del quinto e per pignoramento in corso.

Sappiamo, grazie all’articolo 545 del codice di procedura civile, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (minimo vitale).

Ora, il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale è pari a 1007 euro circa. Quindi la parte pignorabile della pensione per le spese processuali dovute e non corrisposte alla controparte sarà data da (1770-1007) euro = 763 euro.

La trattenuta, in caso di eventuale pignoramento della pensione per il rimborso coattivo delle spese processuali non corrisposte alla controparte vittoriosa nel contenzioso giudiziario, sarà pari a 1/5 di 763 euro, cioè 152,6 euro.

Il credito del privato a cui sono dovute le spese processuali e quello già azionato dal creditore per l’importo speso e non rimborsato con le carte di credito sono entrambi ordinari e per crediti ordinari non è possibile trattenere contemporaneamente dalla pensione più del 20% della parte eccedente il minimo vitale.

Allora il privato pignorante la pensione del debitore per le spese processuali non corrisposte, dovrà accontentarsi di 152,6 – 130 euro = 22,6 euro fino a quando non sarà estinto il credito non rimborsato con l’utilizzo delle carte di credito. Da quel momento in poi INPS tratterrà dalla pensione del debitore 152,6 euro, fino all’estinzione del credito azionato per ottenere il rimborso delle spese processuali dovute alla controparte.

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19 Maggio 2023 · Patrizio Oliva

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