Pignoramento dello stipendio per risarcimento su cui grava ritenuta ex articolo 8 legge 898/1970 o articolo 156 codice civile – Di quanto potrà essere decurtata la mia retribuzione mensile?












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Sono stato condannato al risarcimento del danno da reato: sono dipendente di una società dalla quale percepisco uno stipendio netto mensile di circa 1600 euro. Sono separato legalmente dal 2014 e come da accordi di separazione la mia società versa ogni mese alla mia ex moglie 800 euro. Vorrei sapere gentilmente se il mio stipendio è pignorabile e quanto potrebbe essere pignorato.

Come sappiamo, a norma dell’articolo 8 della legge 898/1970 (ritenuta diretta) o dell’articolo 156 del codice civile (ordine diretto di pagamento), il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre, al datore di lavoro del coniuge obbligato, di corrispondere direttamente al coniuge beneficiario l’importo dell’assegno di mantenimento, prelevandolo dalla busta paga del dipendente.

Il codice di procedura civile, quando con l’articolo 545 si occupa di pignoramento dello stipendio, affronta il caso in cui già insistano sulla retribuzione precedenti azioni esecutive e/o cessioni del quinto. Non si occupa invece di prelievi alla fonte, ex articolo 8 della legge 898/1970 e/o articolo 156 codice civile.

Tuttavia, alcuni Presidenti di Tribunale, per evidenti ragioni di giustizia sociale, dispongono che i giudici trattino il prelievo ex articolo 8 della legge 898/1970 alla stregua di un pignoramento.

Non possiamo rispondere per ora, alla sua domanda: dovremmo conoscere l’importo del suo stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi ed al lordo della ritenuta diretta operata dal datore di lavoro. Lei riferisce di percepire al netto 1.600 euro, ma non è chiaro se quello sia l’importo che le viene accreditato in conto corrente (e dunque, anche al netto della ritenuta di mantenimento). Ci faccia sapere.

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10 Settembre 2018 · Tullio Solinas

Ad integrazione del precedente quesito preciso che il mio stipendio netto è 1.600 euro/mese ma poichè 800 euro vengono versati direttamente dall’azienda alla mia ex-coniuge (in seguito a sentenza di separazione per alimenti ai minori) ricevo 800 euro come bonifico dall’azienda per cui lavoro. Sulla base di ciò è possibile per il creditore procedere al pignoramento del quinto dello stipendio e se si in che misura?

Con questa precisazione, e rapportandoci a quanto già accennato, riguardo l’assenza di una giurisprudenza univoca sulla questione, si può aggiungere che se lei capita in un Tribunale, in cui la ritenuta diretta viene equiparata ad un pignoramento, il suo stipendio sarà considerato al momento impignorabile, in quanto il prelievo già applicato è pari al 50% della busta paga (valorizzata al netto degli oneri fiscali e contributivi, e al lordo della ritenuta diretta); il prelievo della metà dello stipendio del debitore è, infatti, il massimo consentito dall’articolo 565 del codice di procedura civile quando il dipendente è afflitto da pignoramenti concorrenti. Altrimenti, il prelievo alla fonte si attesterò al 20% della retribuzione, cioè lei subirà un’ulteriore taglio di 320 euro al mese.

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11 Settembre 2018 · Lilla De Angelis

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