Può essere pignorata l’indennità di maternità erogata dall’INPS?

L'indennità di maternità è assolutamente impignorabile, così come stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile.












Sono ad oggi in maternità facoltativa, dopo maternità per gravidanza a rischio dall’aprile 2016 e ad ottobre, per un credito non rimborsato di cui ero garante, ho ricevuto la sentenza del giudice di pignoramento presso il datore di lavoro. Ho una trattenuta fissa di 140 euro in ogni busta paga come cessione del quinto. Il netto di aggira sui 584 euro, più un assegno famigliare di 123 euro circa e 519 euro di maternità inps. Visto che il tutto e cominciato durante la maternità e legale tutto quanto? L’articolo 545 del codice di procedura civile dice che la maternità e impignorabile.

L’indennità di maternità è assolutamente impignorabile, così come stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge, con l’articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Il pignoramento del 20% graverà pertanto solo sulla retribuzione, al lordo della cessione volontaria del quinto (724 euro), per un importo presumibilmente pari a circa 145 euro.

Il prelievo in busta paga deve essere effettuato a partire dal momento in cui è stato notificato l’atto di pignoramento al datore di lavoro. Se quest’ultimo non ha provveduto mensilmente a trattenere la quota pignorata dallo stipendio del lavoratore pignorato, dovrà comunque versare la somma arretrata al creditore procedente. La modalità con cui avverrà la compensazione fra datore di lavoro e debitore esecutato è una questione a cui il creditore procedente resta estraneo.

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28 Marzo 2017 · Loredana Pavolini