Pignoramento della pensione – Se non pago il mantenimento alla mia ex moglie e a mio figlio, quanto ammonterà il prelievo mensile?

Pignoramento pensione












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Sono un disabile riconosciuto al 70%, la mia pensione da lavoro è di 2800 euro: purtroppo una serie di pareri giudiziari sfavorevoli avvenuti negli anni, mi inducono ad ipotizzare di non riconoscere più spontaneamente quello che oggi pago.

In particolare:
– 250 euro mensili alla mia ex moglie,
– 700 euro mensili a mio figlio disabile (fino ad ora riconosciuti alla madre perché residente presso di lei), e di non riconoscere quello che

Inoltre mi verrà chiesto a breve, di corrispondere
– 500 euro mensili al Centro Residenziale dove verrà inserito mio figlio,
– 20 mila euro circa, in quote mensili quale 40% del mio TFR spettante alla mia ex moglie.

La mia preoccupazione è tanta: cortesemente vorrei sapere, quanto mi verrà prelevato con il o con i pignoramenti e quanto mi resterà ogni mese.

Nel disegnare un possibile scenario, diamo per assunto che il giudice abbia già fissato l’importo del mantenimento per ex coniuge e figlio, nella misura di 950 euro mensili.

Come sappiamo, all’ex coniuge va corrisposto il 40% del TFR complessivamente maturato negli anni di prestazione del servizio, fino al momento del passaggio in pensione, rapportato agli anni di effettivo matrimonio. Per quello che qui interessa si tratta di un credito ordinario, per cui, qualora non vi fosse adempimento, la pensione del debitore potrà essere pignorata nella misura del 20% eccedente il minimo vitale.

A partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro. La pensione, dunque, potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 687 euro, considerando che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Nella fattispecie, l’importo eccedente il minimo vitale della pensione percepita dal debitore è pari al 20% di 2113 euro, per cui il creditore procedente (la sua ex moglie) potrà ottenere un prelievo alla fonte di circa 423 euro.

E veniamo al mantenimento di ex-moglie e figlio: l’articolo 156 del codice civile stabilisce che, in caso di inadempimento, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi (l’INPS nella fattispecie), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

In particolare, poi, l’articolo 8 della legge 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) dispone che l’ex coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione all’ex coniuge inadempiente.

Da considerare, infine, che non esiste, ad oggi, una norma che equipari anche l’ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, ad un pignoramento e limiti, quindi, l’entità della somma assegnata al beneficiario del mantenimento. In altre parole può capitare che la busta paga (o la pensione) del coniuge obbligato al pagamento possa essere oberata da prelievi alla fonte, in conseguenza di pignoramenti, cessione del quinto e ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, in misura superiore alla metà.

Nel caso che stiamo esaminando, il giudice adito dalla controparte potrebbe ordinare all’INPS di corrispondere interamente all’ex moglie e al figlio l’importo dovuto di 950 euro.

Per i 500 euro mensili corrispondenti alla retta dovuta al centro residenziale dove verrà inserito suo figlio, invece, bisognerà vedere come agirà la sua ex moglie nel pretendere il contributo del padre ed in che misura il giudice accorderà la pretesa.

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25 Settembre 2019 · Ludmilla Karadzic

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