Pignoramento presso terzi – Il terzo è nominato custode del credito precettato aumentato della metà





Il terzo è nominato custode del credito precettato aumentato della metà





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Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per una somma di Euro 34 mila e 500 euro: il decreto ingiuntivo cita il pignoramento del mio TFR accantonato in azienda di Euro 51 mila e 500 aumentato della metà. Cosa significa esattamente? Potrò rinnovare la CQS già in corso? Il pignoramento del TFR non é di 1/5 come lo stipendio?

Ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, terzo pignorato, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento deve accantonare (se gli è possibile) un importo pari al credito precettato aumentato della metà (naturalmente riguardo alle somme che egli presumibilmente deve al debitore sottoposto ad azione esecutiva).

Nella fattispecie, se il dipendente lavoratore debitore deve al creditore 34 mila e 500 euro, il datore di lavoro (debitore del debitore) dovrà accantonare questo importo aumentato della metà, vale a dire 51.750 euro, per far fronte alle eventuali ulteriori spese legali che il giudice dovesse accordare al creditore procedente in fase di assegnazione.

In pratica, l’accantonamento, se il debitore ha maturato il diritto ad Trattamento di Fine Rapporto (TFR) depositato in azienda, dovrà essere effettuato congelando 51.750 euro di quanto spettante al debitore

In altre parole, qualora in questo periodo il debitore esecutato lavoratore dipendente volesse chiedere le anticipazioni di legge sul TFR per spese sanitarie o per esempio, al fine di acquistare la prima casa, potrebbe contare solo sul TFR eccedente la somma accantonata.

Per quel che riguarda, invece, la possibilità di rinnovo del prestito dietro cessione del quinto attualmente in corso, è molto verosimile che l’importo del prestito rinnovato risulterà drasticamente ridotto in ragione del TFR che sarà disponibile in garanzia al tempo della richiesta, certamente lievitato in relazione all’ulteriore eventuale numero di anni di servizio, ma altrettanto sicuramente decurtato dell’importo consegnato dal datore di lavoro al creditore procedente a causa del decreto di assegnazione giudiziale correlato al pignoramento in corso (1/5 del TFR).

Dunque, alla fine, il giudice comunque assegnerà al creditore procedente solo il 20% del Trattamento di Fine Rapporto spettante al dipendente debitore, ma il codice di procedura civile stabilisce in generale, per il pignoramento effettuato nei confronti del terzo (non necessariamente un datore di lavoro), che risulti a sua volta debitore del debitore sottoposto ad azione esecutiva, l’obbligo di custodire (accantonare) laddove possibile, in attesa del decreto di assegnazione del giudice, un importo pari a quello portato dal precetto, aumentato della metà (formula che, pertanto, viene citata nell’atto di pignoramento).

STOPPISH

25 Ottobre 2021 · Annapaola Ferri

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