Pignoramento del conto corrente bancario – Ma non ho i soldi per pagare l’avvocato

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Pensionato sessantasettenne: ieri 1° luglio, mi sono recato presso la mia agenzia di banca, come tutti i mesi, per ritirare parte della pensione, ma l’addetta di sportello mi invitava a recarmi dalla Direttrice, la quale mi comunicava che il c/c a me intestato è, dal 22 di giugno, pignorato.

Pertanto non mi è possibile prelevare nulla, neanche la mia pensione o parte di essa e mi consigliava di rivolgermi ad un legale, anche perche l’udienza si terrà il 28 p.v.

Oggi mi chiedo come faccio a rivolgermi ad un legale se non ho soldi a disposizione?

I creditori si sono mossi appena in tempo: infatti, con il decreto legge 83/15 (in vigore dal 27 giugno 2015) le somme dovute a titolo di stipendio nonché a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Quando l’accredito, invece, come nel suo caso, ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalle norme attualmente vigenti, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Sulla questione la giurisprudenza consolidata prevede che Qualora le somme dovute siano gia’ affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall’articolo 545 codice di procedura civile. E, d’altra parte, detta ultima norma quando prevede la possibilita’ di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del “quinto” del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro. Orbene, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Onde che, laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’e’ dubbio che le “somme” da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilita’ di stipendio, il credito dei debitore che viene pignorato e’ il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle “somme” sono state versate su quel conto: il denaro é bene fungibile per eccellenza.

Ora, se il creditore procedente è Equitalia si può invocare il decreto legge 69/13, in base al quale non può essere ricomprenso, nel pignoramento, l’ultimo emolumento affluito sul conto corrente, che deve restare, pertanto, nella piena disponibilita’ del correntista debitore, sia esso lavoratore dipendente o pensionato.

Altrimenti un avvocato, che la supporti in un procedimento giudiziale di opposizione all’esecuzione, le servirebbe solo a spendere inutilmente i suoi soldi.

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2 Luglio 2015 · Simonetta Folliero