Pignoramento 1/5 stipendio dipendente pubblico – Possibile che da una retribuzione mensile netta di 1439 euro mi vengano accreditati solo 308 euro?

Pignoramento stipendio, selezione - pignoramento stipendio e pensione












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Sono un dipendente della PA percepisco un netto di euro 1439 compreso il bonus fiscale di 80: inoltre ho una cessione 1/5 volontaria e una delega di pagamento, inoltre mi viene trattenuto un assegno di mantenimento per mia figlia.Adesso mi hanno effettuato un pignoramento 1/5 dello stipendio pari a 287,00 e io percepisco ogni mese 308,00, il mio stipendio è sceso al disotto della metà.

Volevo sapere se è giusto il conteggio di 1/5 che hanno effettuato: premetto che il giudice di esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di calcolare 1/5 della retribuzione al netto di trattenute previdenziali e assistenziali senza considerare le cessioni volontarie.

Inoltre non è stato tenuto conto dell’assegno di mantenimento. Il bonus fiscale va considerato come pignorabile?

E poi l’indennità di amministrazione che ora non percepisco più bisognava conteggiarla ai fini del calcolo dell’imponibile da pignorare?

Allora, per iniziare, va individuato l’importo stipendiale al netto degli oneri fiscali e contributivi ma al lordo di prestito delega, della cessione del quinto, della trattenuta diretta per assegno di mantenimento, del bonus fiscale e delle eventuali indennità collegate all’attività lavorativa svolta. Indicheremo questo importo con S.

Non bisogna assolutamente far riferimento a quanto viene accreditato sul conto corrente, il che potrebbe essere fuorviante, ma esclusivamente ad S.

Per legge, la quota pignorata non può eccedere il 20% di S. La somma T di tutti i pignoramenti (quelli precedenti e quello corrente) e della cessione del quinto dello stipendio, che insistono sulla retribuzione, non può essere superiore al 50% di S. In pratica T> = 50% S

Ora, solo allo scopo di darle modo di capire perchè il suo accredito in conto corrente per la prestazione lavorativa scende a 308 euro (che è un importo, tuttavia, al netto di prestito delega, cessione quinto e trattenuta diretta) va considerato quanto segue:

– il bonus fiscale è solo uno sconto fiscale per il lavoratore, che va, pertanto, ad incrementare il valore di S;
– il prestito delega e la cessione del quinto non influiscono sul valore di S e quindi sulla quota pignorata pari al 20% S;
– il prestito delega non entra nemmeno nel calcolo di T;
– la trattenuta diretta disposta in sede di separazione per l’assegno di mantenimento alla figlia (ex articolo 156 codice civile) o in seguito a inadempimento del coniuge obbligato (ex articolo 8 legge 898/1970) non equivale ad un pignoramento: è come se non ci fosse, sia per S che per T. Si tratta di una grave aberrazione giuridica, tanto è vero che i Presidenti di alcuni Tribunali (Parma ad esempio) dispongono, comunque, di equipararla, almeno, ad un pignoramento per crediti alimentari. Ma, la norma è solo un provvedimento interno a ciascun Tribunale e non ha il rango di legge: quindi non vale su tutto il territorio nazionale;
– l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che sono pignorabili, nei limiti del quinto, tutte le indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: e, dunque, anche l’indennità di amministrazione.

Spero le risulti chiaro quanto fin qui esposto, nella speranza che ciò possa contribuire, se non a rimuovere la grande amarezza di vedere ridotta la retribuzione mensile a 308 euro, almeno a comprendere perché ciò avvenga.

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20 Ottobre 2018 · Ornella De Bellis

Volevo solo delle maggiori delucidazione sul quesito avanzato ieri, e faccio l’esempio della mia situazione in busta paga, ho una retribuzione lorda di euro 1900,00 compresa l’indennità di amministrazione e bonus fiscale di 80,00, delle trattenute previdenziali e fiscali di 480,00, sul mio stipendio gravano una cessione volontaria 1/5 di 270,00 un prestito delega di 430,00 e degli assegni di mantenimento per mia figlia di 250,00. hanno considerato un netto su cui calcolare il pignoramento di euro 1420,00, di conseguenza mi hanno trattenuto 284,00. Il giudice di esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di NON considerare le CESSIONI VOLONTARIE.

E’ corretto il conteggio che hanno effettuato? Io non posso fare nulla per cercare di prendere almeno la metà dello stipendio?

Lei percepisce uno stipendio lordo di 1900 euro che, al netto degli oneri fiscali e previdenziali per 480 euro, arriva appunto a euro 1420. Sul netto va calcolata la quota pignorabile del quinto, e cioè 284 euro. Il conteggio è corretto e lei, purtroppo, dovrà rassegnarsi.

La cessione del quinto e il pignoramento azionato arrivano ad impegnare il 40% della retribuzione e, dunque, non riducono la capienza. Un eventuale pregresso pignoramento dello stipendio per inadempimento avrebbe potuto aggiustare le cose.

Se ad esempio, il coniuge affidatario di sua figlia le avesse pignorato l’importo di 250 euro assegnato al mantenimento, a seguito di un suo ipotetico inadempimento, oggi il prelievo sarebbe stato di soli 190 euro. Ed infatti 190 (pignoramento corrente) + 270 (cessione) + 250 (pignoramento per crediti alimentari) = 710 euro che equivale alla metà dello stipendio netto (di 1420 euro).

Ma il giudice, a suo tempo, ordinò la trattenuta diretta.

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20 Ottobre 2018 · Annapaola Ferri

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