DOMANDA
Sono un dipendente della PA percepisco un netto di euro 1439 compreso il bonus fiscale di 80: inoltre ho una cessione 1/5 volontaria e una delega di pagamento, inoltre mi viene trattenuto un assegno di mantenimento per mia figlia.Adesso mi hanno effettuato un pignoramento 1/5 dello stipendio pari a 287,00 e io percepisco ogni mese 308,00, il mio stipendio è sceso al disotto della metà.
Volevo sapere se è giusto il conteggio di 1/5 che hanno effettuato: premetto che il giudice di esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di calcolare 1/5 della retribuzione al netto di trattenute previdenziali e assistenziali senza considerare le cessioni volontarie.
Inoltre non è stato tenuto conto dell’assegno di mantenimento. Il bonus fiscale va considerato come pignorabile?
E poi l’indennità di amministrazione che ora non percepisco più bisognava conteggiarla ai fini del calcolo dell’imponibile da pignorare?
RISPOSTA
Allora, per iniziare, va individuato l’importo stipendiale al netto degli oneri fiscali e contributivi ma al lordo di prestito delega, della cessione del quinto, della trattenuta diretta per assegno di mantenimento, del bonus fiscale e delle eventuali indennità collegate all’attività lavorativa svolta. Indicheremo questo importo con S.
Non bisogna assolutamente far riferimento a quanto viene accreditato sul conto corrente, il che potrebbe essere fuorviante, ma esclusivamente ad S.
Per legge, la quota pignorata non può eccedere il 20% di S. La somma T di tutti i pignoramenti (quelli precedenti e quello corrente) e della cessione del quinto dello stipendio, che insistono sulla retribuzione, non può essere superiore al 50% di S. In pratica T> = 50% S
Ora, solo allo scopo di darle modo di capire perchè il suo accredito in conto corrente per la prestazione lavorativa scende a 308 euro (che è un importo, tuttavia, al netto di prestito delega, cessione quinto e trattenuta diretta) va considerato quanto segue:
– il bonus fiscale è solo uno sconto fiscale per il lavoratore, che va, pertanto, ad incrementare il valore di S;
– il prestito delega e la cessione del quinto non influiscono sul valore di S e quindi sulla quota pignorata pari al 20% S;
– il prestito delega non entra nemmeno nel calcolo di T;
– la trattenuta diretta disposta in sede di separazione per l’assegno di mantenimento alla figlia (ex articolo 156 codice civile) o in seguito a inadempimento del coniuge obbligato (ex articolo 8 legge 898/1970) non equivale ad un pignoramento: è come se non ci fosse, sia per S che per T. Si tratta di una grave aberrazione giuridica, tanto è vero che i Presidenti di alcuni Tribunali (Parma ad esempio) dispongono, comunque, di equipararla, almeno, ad un pignoramento per crediti alimentari. Ma, la norma è solo un provvedimento interno a ciascun Tribunale e non ha il rango di legge: quindi non vale su tutto il territorio nazionale;
– l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che sono pignorabili, nei limiti del quinto, tutte le indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: e, dunque, anche l’indennità di amministrazione.
Spero le risulti chiaro quanto fin qui esposto, nella speranza che ciò possa contribuire, se non a rimuovere la grande amarezza di vedere ridotta la retribuzione mensile a 308 euro, almeno a comprendere perché ciò avvenga.