Pignoramenti ed accantonamenti concorrenti sullo stipendio del debitore inadempiente per crediti insoddisfatti della medesima natura





Fra più crediti concorrenti, della medesima natura, sullo stipendio del debitore inadempiente, ne può essere soddisfatto solo uno alla volta (accodamento)





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Ho già in corso il pignoramento del 20% dello stipendio ed ho ho ricevuto altri due decreti ingiuntivi sempre per la stessa natura del primo: è vero che si accoderanno alla fine di questo pignoramento e successivamente partiranno loro. il mio quesito è questo: da quando verranno effettuati i pignoramenti è vero che il datore di lavoro deve trattenere altri 2 quinti dello stipendio in attesa che il giudice decda per l’accodamento?
cioè rimarrei diversi mesi con il 60% dello stipendio in meno (ho visto che per il primo pignoramento l’udienza c’è stata diversi mesi dopo), vero che mi restituirebbero il tutto dopo però nel mentre sono finito sotto un ponte con i figli e la moglie?
grazie

Ammesso che i creditori in possesso dei dei decreti ingiuntivi ottenuti dal giudice, procedano giudizialmente, è bene sapere che ai sensi della normativa vigente non può insistere sulla medesima busta paga più di una trattenuta del quinto stipendiale per debiti di una medesima tipologia. I creditori successivi al primo, per crediti della medesima natura del primo credito azionato, dovranno accodarsi, come si dice in gergo, ovvero attendere che il creditore che li ha preceduti nell’avviare l’azione esecutiva di pignoramento, venga completamente rimborsato.

Infatti, bisogna innanzitutto raggruppare i debiti in categorie secondo la loro natura. Possiamo considerare i debiti di natura ordinaria, ovvero quelli assunti con banche, finanziarie e privati. Poi ci sono i debiti di natura esattoriale, cioè quelli contratti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Agenzia delle entrate, INPS) per la riscossione dei quali agisce Equitalia o il concessionario locale. Infine, abbiamo i debiti di natura alimentare: assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato, al coniuge divorziato e ai figlio al familiare che versa in condizioni di indigenza.

Purtroppo, il datore di lavoro è obbligato ad accantonare il 20% dello stipendio (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo di precedenti trattenute per pignoramento e per rimborso eventuale del prestito dietro cessione del quinto): egli non è tenuto ad entrare nel merito delle motivazione del pignoramento, in quanto i nuovi atti esecutivi potrebbero benissimo riguardare pignoramenti per crediti esattoriali o alimentari, ovvero diversi dalla tipologia (ordinaria) dell’azione esecutiva in corso.

Nella fattispecie, tuttavia, il datore di lavoro potrebbe essere obbligato a limitare l’accantonamento: infatti, anche pignoramenti di natura ordinaria, esattoriale o alimentare non potrebbero complessivamente impegnare più del 50% della busta paga netta del debitore esecutato: pertanto potrebbe essere presentata istanza all’ufficio del personale eccependo che, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, non può essere trattenuto complessivamente più del 50% dello stipendio del debitore fra nuovi accantonamenti e rate mensili di rimborso per pignoramenti già assegnati dal giudice o finalizzate al rimborso di prestiti ottenuti dietro cessione del quinto. In altre parole, nella fattispecie, il datore di lavoro, fino all’udienza giudiziale di accodamento, dovrebbe accantonare non più del 30% della retribuzione mensile del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

In ogni caso, dopo l’udienza giudiziale di assegnazione, in caso di accodamento, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore gli accantonamenti effettuati.

STOPPISH

12 Gennaio 2024 · Patrizio Oliva

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