Vorrei sapere se in caso di pignoramento presso terzi da parte di un privato (il mio ex avvocato ndr) i buoni fruttiferi postali cartacei possono essere pignorati.
Se si come farebbe il creditore a sapere che io possiedo un BFP vecchio di anni, cointestato coi miei genitori e ripeto cartaceo?
Diciamo che il buono fruttifero postale cointestato a lei e ai suoi genitori è senz’altro censito e registrato negli archivi dell’anagrafe tributaria (non per niente, chi può, si affida a banche offshore per i contanti e a trust per la gestione dei titoli).
L’ufficiale giudiziario, su richiesta dall’avvocato creditore, potrebbe essere in grado di effettuare una ricerca di questo tipo.
Non credo, tuttavia, che il suo avvocato avvierebbe, anche venendo a conoscenza del suo unico tesoretto, una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di Poste Italiane.
Più semplicemente, opterebbe per un pignoramento presso la residenza del debitore.
In questa evenienza, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione (reclusione fino ad un anno o multa fino a euro 516).
Se correre il rischio dipende, come sempre, dall’entità del debito.
20 Febbraio 2015 · Tullio Solinas
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