In Pensione con quota 100 – Come funziona?


Pensione quota 100





Ho 63 anni e ho già maturato 40 anni di contributi lavorativi come dipendente pubblico: date le modifiche legislative apportate recentemente vorrei sapere se è possibile per me andare in pensione con la quota 100.

Potete aiutarmi?

Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, (di seguito definita pensione quota 100).

Il requisito di età anagrafica sarà successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle gestioni amministrate dall’INPS.

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, attualmente, nel limite di complessivi cinquemila euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti (età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico da aprile 2019.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal primo gennaio 2019 i requisiti previsti per la pensione quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (naturalmente non prima dell’aprile 2019).

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’ azione amministrativa le disposizioni per il diritto

alla pensione quota 100 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001), a decorrere dal aprile 2019, nel rispetto della seguente disciplina:

  • i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 marzo 2019 i requisiti per il diritto alla pensione quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal primo luglio 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano dal primo aprile 2019 i requisiti per il diritto alla pensione quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
  • la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
  • limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non si applica il collocamento a riposo d’ufficio.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), il CONI e le Agenzie (di cui al decreto legislativo 300/1999).

Per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997.

In pratica, per il personale del comparto scuola ed AFAM resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.

9 Gennaio 2019 · Gennaro Andele


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