Pignoramento dello stipendio – Pagamento importo dovuto al creditore assegnatario tramite assegno circolare?

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Ho effettuato un pignoramento dello stipendio al soggetto “A”, che mi viene accreditato direttamente dal datore di lavoro di “A” su un cc bancario “B” a me intestato. Ho chiuso il rapporto con la banca e quindi non ho più il cc “B”. Non ho altri cc e per il momento non voglio aprirne altri. Posso chiede al datore di lavoro di “A” di pagarmi la quota mensile pignorata stabilita dal giudice mediante assegno (personale o circolare) a me, creditore, intestato?

La cosa è fattibile, se, come appare verosimile, l’importo dell’assegno circolare (che dovrà essere comunque non trasferibile, come imposto dalla legge all’obbligato datore di lavoro) non sarà superiore ai mille euro, in modo da poter essere poi liquidato in contanti al beneficiario identificato, in assenza di un conto corrente: dovrà assicurarsi comunque che la banca a cui sarà presentato l’assegno (meglio se quella che lo ha emesso- in modo da evitare ritardi dettati dall’esigenza di verificare l’autenticità del titolo) non pretenderà di versare l’importo facciale su un conto corrente aperto presso l’Istituto, invece di pagarlo (come dovrebbe) a vista al beneficiario designato, previa identificazione.

Non dovrebbe presentarsi questo problema: ma con le banche non si sa mai … e, talvolta, il beneficiario di un assegno circolare non trasferibile, di importo minore ai mille euro, si è dovuto rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario per vedere riconosciuto il proprio diritto per il pagamento in contanti del titolo, anche presso un qualsiasi sportello della banca emittente.

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7 Giugno 2019 · Simonetta Folliero