Obbligo al pagamento dei debiti del defunto testatore – Differenza fra legatari ed eredi

L’erede risponde per i debiti del defunto, il legatario no, ma il valore del legato non può superare il valore della quota disponibile al de cuius












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Il nonno muore ed al nipote lascia come legato una casa: Il padre del nipote rinuncia all’eredità ed il nipote eredita per rappresentazione. Il nonno lascia anche dei debiti. I creditori aggrediranno prima il patrimonio ereditario e solo qualora non fossero soddisfatti la casa del nipote?

Una volta che il nipote legatario subentra per rappresentazione (accettando l’eredità) al figlio del defunto rinunciante diviene erede e, dunque, il suo patrimonio si confonde con quello del testatore deceduto e sarà obbligato a rispondere dei debiti del defunto. Nessuna distinzione sussiate, pertanto, fra i beni propri detenuti dall’erede prima dell’accettazione e quelli acquisiti per eredità o per legato.

Se erede e legatario fossero stati soggetti diversi, allora sicuramente l’erede avrebbe dovuto rispondere per i debiti del de cuius in proporzione alla quota di eredità ricevuta, mentre il legatario sarebbe stato esentato dal rispondere delle obbligazioni acquisite in vita dal del testatore.

Attenzione però: il valore del legato non può superare il valore della quota disponibile (valutata su eredità relitta al netto dei debiti) al de cuius (si consultino questo articolo e quest’altro), altrimenti i legittimari (o i creditori del defunto, oppure i creditori di un legittimario non legetario)) potrebbero chiedere la riduzione del legato per violazione della quota di eredità a loro riservata per legge (ovvero, quella che si indica come legittima).

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25 Luglio 2021 · Patrizio Oliva

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