Pagamento delle rate relative ad una dilazione del debito IVA già concordata con Agenzia delle Entrate (AdE) utilizzando i crediti derivanti dalla cessione effettuata dai beneficiari dei bonus edilizi – Compensazione » Precisazioni ulteriori

Il debito per il quale è stata ottenuta la rateizzazione, quando decaduta, darà luogo ad un altro debito di importo diverso da quello originario












Per le cartelle esattoriali notificate, possibile il pagamento del debito con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER – ex Equitalia) utilizzando i crediti fiscali ottenuti dallo sconto in fattura fatto ai clienti per bonus edilizi: invece, per i piani di rateizzazione già concordati?

Come avevamo già accennato nel precedente quesito, il debito per il quale è stata ottenuta la rateizzazione, quando decaduta, darà luogo ad un altro carico esattoriale di importo diverso da quello originario (sia perché alcune rate del piano di ammortamento potrebbero essere state già saldate dal debitore, sia perché cambieranno gli oneri di riscossione coattiva). Sul nuovo importo a debito aggiornato, potrà essere effettuata la compensazione.

Tuttavia, onde evitare l’insorgere di sempre incombenti problemi dovuti a diversa interpretazione della normativa vigente, è consigliabile prenotare un incontro con un funzionario AdER per verificare se la procedura di compensazione di cui si discute, sia fattibile anche per debiti riconducibili alla decadenza di un piano di rateizzazione già concordato.

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1 Settembre 2022 · Paolo Rastelli