Pagamenti in ritardo delle rate di un prestito e possibile decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di rimborsare il debito residuo in unica soluzione

Decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito, ritardo pagamento rate prestito












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Ho un finanziamento auto regolarmente pagato da novembre 18 ad aprile 19 con RID: causa passaggio a nuovo conto corrente la banca non riesce ad agganciarsi e si decide di inviarmi i bollettini che non arrivano.

Le rate dei mesi di giugno e luglio mi sono state accodate.

Per quanto riguarda i mesi maggio di luglio di agosto settembre e ottobre e novembre ho pagato ma con qualche giorno di ritardo dalla scadenza in quanto i bollettini non sono arrivati e quindi provvedo in modo autonomo alla cosa.

Possono chiudermi il finanziamento per i ritardi nelle rate pagate anche se con ritardo? Il prestito è coperto da garante.

Qui si arriva al problema più strano ho chiesto di posticipare la data di scadenza per questioni di accredito stipendio cosí da non dover fare sempre questi 2-3 giorni di ritardo ma sorpresa mi è stato accodato l’intero finanziamento della macchina nel 2024 come se dovrei pagare tutto l’importo in quella data e come pagamenti risultano solo i RID e non i bollettini inoltre è totalmente scomparso il rendiconto e le rate risultano 0 di 0 è la seconda volta che succede questa cosa ogni volta che provano a posticiparmi la data di scadenza dei bollettini ora come devo comportarmi secondo voi?

È però la prima che scompare il rendiconto e risultano azzerate le rate e posticipato il finanziamento. Alla data del 26 novembre data di scadenza della rata risultano solo le spese di rinegoziazione. Lo so la situazione è veramente strana

Fa molto bene a non sottovalutare il problema: in effetti, secondo l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto di prestito comporta la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) e quindi l’obbligo di pagare il debito residuo in unica soluzione (di solito nello spazio di una decina di giorni) pena l’avvio di procedure esecutive.

Per cercare di evitare, o minimizzare i danni, bisognerebbe chiedere al creditore un estratto conto cronologico dei versamenti effettuati, per capire come, in effetti, è stata definita la situazione dalla controparte. La richiesta va effettuata con raccomandata AR in piego, occasione, questa, per evidenziare anche i problemi fin qui occorsi.

Può anche interagire via telefono con gli addetti per rendere più efficace la comunicazione, ma ricordi che, in caso di contenzioso giudiziale, potrà allegare agli atti solo documenti a discarico inviati con raccomandata AR alla controparte.

Tornando al merito della questione, al posto suo, per quanto asserito in apertura di questa risposta, non darei molta importanza al ritardo di due tre giorni (che poi ritardi non sono ai fini della risoluzione contrattuale e al massimo le costerebbero qualche euro di mora) piuttosto, mi soffermerei a prestare la massima attenzione ad eventuali rate registrate come non pagate (ovvero saltate, o meglio risultate pagate il mese successivo e pertanto attribuite, con ritardo, al mese precedente).

Ciò per evitare il perverso meccanismo, qui descritto, che potrebbe giustificare la risoluzione unilaterale del contratto da parte del creditore.

Tenga conto che, qualora invece il creditore avesse ritenuto non imputabile al debitore il ritardo nel pagamento delle rate (per problemi attinenti al mancato perfezionamento dell’addebito verso il nuovo conto corrente) proprio dall’esame della situazione riportata nell’estratto cronologico aggiornato fornitole, potrà rilevare l’eventuale accodamento delle rate “saltate” alla fine dell’originario piano di ammortamento (piano di pagamento rateale): esattamente come accaduto per le rate di giugno e luglio 2019.

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30 Novembre 2019 · Ludmilla Karadzic

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