Nullità delle cartelle esattoriali prive dei criteri di calcolo degli interessi moratori












Ho ricevuto nel tempo diverse cartelle esattoriali, che non ho pagato, prive del criterio di calcolo degli interessi ma non ho mai fatto ricorso perchè non lo sapevo.

Circa un mese fa mi è stato notificato un preavviso di iscrizione di ipoteca dove è contenuto il riepilogo, una per una, delle cartelle esattoriali non pagate. Anche in queste cartelle riproposte manca il criterio di calcolo degli interessi.

Posso ancora fare ricorso per nullità delle stesse?

L’articolo 77 del DPR 602/1973, al comma 2 bis, dispone che l’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca: in questi 30 giorni il debitore destinatario del preavviso può rappresentare all’agente della riscossione eventuali fatti o documenti che, nel merito, a parere del debitore, non giustificano l’iscrizione del vincolo ipotecario.

In caso di mancata accettazione delle eccezioni, una volta iscritta ipoteca, il debitore ha 60 giorni per impugnare il provvedimento.

Secondo la sentenza della Corte di cassazione 4516/2012, sono nulli gli atti dell’Agente della riscossione se non indicano il criterio di calcolo degli interessi moratori: secondo i giudici di legittimità, gli atti dell’Agente della riscossione devono contenere l’indicazione della base di calcolo degli interessi, a pena di nullità.

In particolare devono essere indicate in cartella, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

Tuttavia, attenzione: il principio di diritto per accogliere l’eccezione di nullità è abbastanza soggettivo: infatti, l’omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale esclusivamente quando l’operato dell’ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini, rese ancora più complicate dalla datazione, nel tempo, della questione.

E, comunque, dal momento che lei non ha impugnato le cartelle di pagamento correttamente notificate, non può più eccepire la nullità delle stesse per l’omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori al fine di chiedere l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria per nullità degli atti presupposti.

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24 Ottobre 2019 · Paolo Rastelli