Vivo con mia madre e mio figlio – Qual è il nucleo familiare da indicare per il calcolo ISEE minorenni?


ISEE minorenni





Sono residente con mio figlio minore a casa di mia madre. Con il padre, che ha diversa residenza, non sono nè coniugata nè convivente; il padre di mio figlio ha inoltre un altro bambino da un’altra donna (non convivente con entrambi).

In questo caso per richieste come può essere l’iscrizione al nido, o contributi come il bonus bebè, devo inserire il padre nel calcolo ISEE?

Ho gia fatto richiesta del bonus bebè, senza tenere conto del padre in quanto lo stesso ha riconosciuto il bambino successivamente alla compilazione della domanda, devo aggiornare i dati presentati tra cui anche appunto l’isee? O nel mio caso continua a far fede l’ISEE ordinario?

Aggiungo inoltre che al momento non percepisco ufficialmente un assegno di mantenimento ma a breve si terrá sentenza al tribunale dei minori dalla quale emergerà anche l’importo dovuto.

La questione non presenta ambiguità di interpretazione: il padre del bambino, con questi non convivente, non verrà “attratto” nel nucleo familiare del minorenne avendo avuto altri figli con altra donna.

Tuttavia, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del minorenne, per il quale viene presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), terrà conto della situazione economica del genitore non convivente con una particolarità di calcolo. In altre parole, la procedura di calcolo dell’ISEE riferito al minorenne terrà marginalmente conto del reddito e del patrimonio del genitore non convivente.

Concludendo, l’ISEE del nucleo familiare di suo figlio minorenne dovrà essere integrato con una componente aggiuntiva che determinerà un marginale apporto all’indice. Quindi, il padre di suo figlio, pur non essendo incluso nel nucleo familiare del figlio (composto esclusivamente dal minorenne, dalla propria madre e dalla propria nonna materna) contribuirà, in qualche modo, attraverso la compilazione della componente aggiuntiva (Quadro FC.4 della DSU).

Quando, in futuro, verrà imposto, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento di suo figlio, il padre non convivente non rileverà più ai fini del calcolo dell’ISEE del minorenne e pertanto quest’ultimo coinciderà con l’ISEE ordinario (padre escluso dal nucleo familiare del figlio e da qualsiasi marginale contributo della componente aggiuntiva conseguente alla compilazione del modulo FC.4).

In riferimento al passato, invece, la DSU/ISEE per l’accesso al beneficio del bonus bebè non dovrà essere modificata se, alla data di presentazione, il bambino non era stato ancora riconosciuto; questo perché la DSU/ISEE deve “fotografare” il nucleo familiare così come è composto alla data in cui essa viene presentata.

27 Maggio 2017 · Genny Manfredi


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