Notifica e diritto al 30% di sconto per multe ricevute presso vecchia residenza

Multa, multa per violazione del codice della strada, termini di notifica della multa












Ho ricevuto due contravvenzioni per eccesso di velocità tramite autovelox alla mia vecchia residenza.

Il 05/12/2015 ho cambiato residenza, i verbali sono pervenuti in data 29/12/2015 (quindi 24 gg dopo che io sono andato via).

Purtroppo nella mia vecchia residenza non c’era nessuno che poteva ritirare la raccomandata, quindi il postino ha lasciato l’avviso il 29/12/2015 ed è rimasto lì fino al 30/01/2016 (per un mese)e solo quando per caso sono passato dalla mia vecchia residenza ho visto i due avvisi, i quali li ho portati subito in posta per il ritiro dei due verbali a mio carico.

La mia domanda è:
che data di notifica ha valenza: il 29/12/2015 quando il postino ha lasciato gli avvisi o il 30/01/2016 (un mese dopo dell’arrivo dell’avviso) ossia quando sono andato a ritirare le due buste in posta?

Ho ancora diritto allo sconto del 30%?

L’impiegato delle poste mi ha detto che ormai i termini per poter ottenere lo sconto sarebbero trascorsi in quanto dopo dieci giorni di giacenza la multa ha retroattività da quando è arrivato l’avviso cioè il 29/12/2015 e che sostanzialmente a decorrere da questo data ho tempo 60 giorni per pagarla con importo piu’ alto. E’ vero?

Le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche degli atti, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Pertanto la notifica avvenuta il 29 dicembre 2015 deve considerarsi corretta. Poichè il destinatario è risultato temporaneamente irreperibile, la notifica si è perfezionata giuridicamente il giorno 7 gennaio 2016.

Non ha diritto allo sconto del 30% per il quale è necessario versare l’importo entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

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31 Gennaio 2016 · Giuseppe Pennuto