Spulciando l'estratto conto online nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate riscossione ho preso visione di una cartella esattoriale di cui non conoscevo l'esistenza: mi sono pertanto recato presso la sede territoriale più vicina del concessionario ove ho presentato istanza per chiedere copia della relata di notifica e mi è stata consegnato un avviso di ricevimento postale sottoscritto con una firma che non è la mia, nè quella di mia moglie (viviamo da soli, non abbiamo figli e nello stabile non c'è portiere). Cosa mi conviene fare? ...
Cartella esattoriale o altro atto di Equitalia? La firma irregolare non prova la completezza e la legittimità dell'attività del postino. Capita spesso: a casa vostra si presenta il postino a consegnare una cartella esattoriale di Equitalia o un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ma, presso l'abitazione, non è presente l'effettivo destinatario. Avviene, così, che la cartella esattoriale viene ritirata da un familiare convivente o da un'altra persona addetta alla ricezione degli atti. In tale fattispecie, il consegnatario firma la relata di notifica per ricevuta. Ebbene, attenzione a questa evenienza: qualora la sigla venga messa nel posto sbagliato, la notifica viene considerata illegittima. Ciò è quanto disposto dalla Ctr (Commissione Tributaria Regionale) di Potenza con sentenza 17/14. A parere dei Giudici tributari, infatti, è da ritenersi nullo l'accertamento se risulta che il consegnatario (ovvero chi riceve materialmente l'avviso) non firma come persona ricevente ma sul rigo relativo all'effettivo destinatario. ...
In tema di notifica a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita di redigere un'apposita relata. Infatti la legge prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. L'ufficiale postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato dalla norma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o con ...