Se l’importo della cartella esattoriale non è eccessivamente elevato, le conviene, spiace consigliarlo, far finta di niente e attendere gli esiti futuri, senza scartare l’ipotesi di pagarla ove mai le notificassero un avviso di ingiunzione al pagamento: altrimenti, visto che ha presentato istanza scritta di accesso agli atti, dovrà affidarsi, al più presto, ad un professionista (e supportare le relative spese legali che, anche se eventualmente addebitate alla controparte dal giudice, non saranno mai integralmente satisfative dei costi sostenuti) che impugni l’estratto di ruolo e contestualmente proceda per querela di falso ex articolo 221 del codice di procedura civile, eccependo, così, l’omessa notifica dell’atto.
Infatti, l’avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del codice civile, e, pertanto, è idoneo a provare – sino a querela di falso – l’intervenuta consegna del plico con relativa data, l’identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l’atto.
Secondo giurisprudenza consolidata (la più recente è l’ordinanza 30318/2019), il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notifica postale di un atto, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento postale, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 221 del codice di procedura civile.
28 Dicembre 2019 · Paolo Rastelli