Multa per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa – Responsabilità solidale del trasgressore e del proprietario del veicolo


Multa - veicolo privo di copertura assicurativa





Avrei una domanda: ma se il trasgressore, è accusato di non avere la copertura assicurativa il verbale deve essere fatto a nome del trasgressore o a nome dell’obbligato?

Chiunque circola con veicolo senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3 mila e 396. In alcuni casi specifici, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere raddoppiata. Per il pagamento della sanzione amministrativa sia il trasgressore che il proprietario del veicolo sono obbligati solidalmente: cioè entrambi (il creditore possono essere destinatari, in caso di omesso pagamento della sanzione, ad azioni esecutive di riscossione coattiva (basate su cartella esattoriale o ingiunzione fiscale). Il pagamento dell’uno, libera l’altro coobbligato.

Inoltre, quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, nella violazione per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

Se c’è contestazione immediata, quando, cioè, la violazione è accertata nel corso di un controllo sul territorio da parte degli agenti (polizia municipale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza) la contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento al trasgressore.

A tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti (può esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di leasing).

Altrimenti, quando la violazione viene accertata da dispositivi elettronici o da controlli a campione, la sanzione amministrativa viene notificata direttamente al proprietario (o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di leasing) il quale dovrà comunicare anche le generalità del trasgressore per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, quando la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa è effettuata a sua insaputa.

Infatti, un veicolo privo di copertura assicurativa può benissimo trovarsi in sosta in uno spazio privato ed al proprietario non può essere sospesa la patente se il veicolo viene messo in circolazione da terzi senza la necessaria autorizzazione.

E, in ogni caso, chiunque si ponga alla guida di un veicolo è tenuto a verificare, fra l’altro, la copertura assicurativa del veicolo (così come, ad esempio, l’avvenuta revisione periodica).

10 Novembre 2019 · Giuseppe Pennuto


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Multa per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa – Responsabilità solidale del trasgressore e del proprietario del veicolo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.