Multa triplicata senza ulteriori avvisi dopo la notifica del verbale





Cartella esattoriale o ingiunzione fiscale originata da multa, cartella esattoriale originata da multa





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Il 13 settembre 2017 e’ stata notificata a mano una multa di 168 euro per mancata revisione, fuori di pochi giorni. Così mi reco immediatamente a farla.

Purtroppo però, per svariati motivi e’ trascorso del tempo dimenticandomi cosi’ di pagare la multa.

La mia domanda e’ la seguente: è possibile ricevere quindi dopo più di un anno una cartella di 430 euro senza mai aver ricevuto alcun sollecito?

Inoltre l’altra anomalia riguarda l’importo a ruolo che e’ di 340 euro (anziche’ 168) + 68 euro (codice 5243, 10% interessi semestrali?).
Ho letto che non sarebbe legittimo addebitare gli interessi semestrali.

Posso oppormi al fatto di non aver mai ricevuto altro avviso?
Posso avvalermi della pace fiscale e pagare solo l’importo a ruolo?

Dopo la notifica del verbale di multa, andata a buon fine, la legge non prevede altri solleciti e, in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa segue la notifica della cartella esattoriale.

Gli interessi semestrali sono stati dichiarati legittimi da una sentenza della Corte di cassazione, con sentenze successive alla precedente del 2007 che riteneva non lo fossero. In particolare, la Corte di cassazione con sentenza 21259/2016, ha sancito che in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex articolo 27 della legge 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

STOPPISH

18 Dicembre 2018 · Giuseppe Pennuto

Vorrei sapere se le multe consegnate dalla polizia municipale con la possibilità dello sconto del 30% entro 5 giorni per legge sono vere e proprie notifiche o se è un mezzo per spingere il contribuente a pagare entro i 5 giorni.

Inoltre, se consegnata a mano quella che prevede lo sconto, non dovrebbe arrivare a casa la multa per intero?

I cinque giorni utili per ottenere lo sconto del 30% decorrono dalla data di notifica del verbale (consegnato a mano o inviato per posta). Decorso tale termine bisogna corrispondere un importo ridotto, ovvero il minimo edittale previsto per quell’infrazione, se si paga entro 60 giorni (in pratica la somma indicata a verbale). Dopo i 60 giorni, il mancato pagamento della somma indicata a verbale comporta la notifica di una cartella esattoriale con importo della sanzione lievitato a metà del massimo edittale previsto per l’infrazione commessa, oltre a interessi semestrali del 10%.

Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 alla contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili per il pagamento della sanzione (il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di leasing): ma ciò avviene solo quando il trasgressore (a cui il verbale è stato notificato a mano) non coincide con il soggetto solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione.

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18 Dicembre 2018 · Giuseppe Pennuto

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