Sanzione amministrativa di 200 euro per violazione dell’articolo 650 del codice penale (violazione del lockdown fino al 25 marzo 2020)





La violazioni al lockdown commesse entro il 25 marzo 2020 sono state depenalizzate e punite con una sanzione amministrativa di 200 euro





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Tre anni fa dopo esser stato denunciato per violazione del lockdown, qualche mese dopo la denuncia è stata tramutata in multa da 200 euro. La multa non è mai stata pagata.

Comunque sia sul verbale inviato dalla prefettura nel luglio del 2020 risulta scritto che in caso di mancato pagamento la prefettura avrebbe inviato un’ingiunzione. Io però non ho mai ricevuto nulla e nel mio profilo Ader non ci sono debiti iscritti a ruolo.

Vorrei perciò sapere se è possibile risalire al debito attuale, che immagino sia cresciuto notevolmente.

A tal proposito il DL del 25 marzo 2019 che istituiva le multe da 400 a 3000 euro, per i casi dei denunciati multati retroattivamente come me prevedeva 200 euro di multa, ma non ho ben capito se fosse una cifra fissa o se fosse inteso come “da un minimo di 200 a un massimo di 3000”.
Anche il verbale che ho ricevuto non menziona il massimo della sanzione.

Il decreto legge 19/2020 ha depenalizzato le violazioni previste dall’articolo 650 del codice penale, secondo il quale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire duemila.

In pratica, con il decreto legge 19/2020 è stato stabilito che coloro che si sono resi responsabili di una violazione dell’articolo 650 del codice penale fino al 25 marzo 2023, dovranno pagare una multa di 200 euro, mentre per le violazioni commesse dal 26 marzo 2020 in poi, la sanzione amministrativa doveva essere compresa nella forbice tra 400 a 3mila euro.

Solo in questo secondo caso, quindi, l’entità della sanzione sarebbe stata fissata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione: infatti, l’articolo 18 della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che il il Prefetto determini l’importo della sanzione. I sanzionati per la violazione effettuata fino al 25 marzo 2020, invece, avrebbero potuto presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale oppure pagare l’importo di 200 euro.

Se non c’è stato ricorso, ai sensi della legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione.

Pertanto, entro cinque anni dal giorno in cui è stata contestata la violazione dell’articolo 650 del codice penale (violazione commessa entro il 25 marzo 2020) potrà essere emessa una cartella esattoriale: la somma da pagare, varrà maggiorata di un decimo (articolo 27 della legge 689/1981) per ogni semestre a decorrere dal 30.mo giorno successivo alla notifica del verbale e fino al giorno in cui il ruolo verrà trasmesso all’esattore.

In pratica, per avere una idea realistica dell’importo che verrà richiesto con la cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) bisognerà aggiungere 20 euro, alle duecento comminate con il verbale, per ogni semestre a decorrere dal 30.mo giorno successivo alla notifica del verbale e fino al giorno in cui la riscossione coattiva, del debito rimasto inadempiuto, verrà affidato ad AdER.

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15 Luglio 2023 · Giuseppe Pennuto

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