Multa per divieto di sosta a Budapest recapitata da società di recupero crediti – Far finta di niente oppure pagare?












Ho ricevuto ieri con posta ordinaria una richiesta di pagamento per un presunto divieto di sosta ad Aprile del 2015 a Budapest, euro 93,99. Premetto di essere effettivamente stata in Ungheria in quel periodo però non ricordo di aver trovato infrazioni notificate sulla macchina. Inoltre non ricordo di aver posteggiato in divieto di sosta, prestando sempre molta attenzione a non farlo proprio per evitare multe.

Non hanno allegato foto ma solo data e ora, e ovviamente essendo passati più di due anni e mezzo io non ricordo.

Come faccio a contestarla? Essendo passato così tanto tempo sono esigibili questi soldi o è passata in prescrizione? Essendo arrivata per posta ordinaria e non via raccomandata posso fare finta di niente o meglio di no?

Grazie per chi mi può chiarire la cosa.

Sicuramente non riusciremo a chiarirle completamente la questione, ma qualche spunto utile per prendere una decisione, se pagare o non pagare, riuscirà ad averlo.

Allo scopo, le indichiamo una serie di testimonianze e pareri, peraltro controversi (dunque, leggendoli, nessuna certezza sul come comportarsi) in questo elenco di discussioni dal forum.

Altri spunti di approfondimento possono essere reperiti nell’articolo pubblicato a questo indirizzo.

Per il resto, solo qualche indicazione che potrebbe rivelarsi illuminante attraverso coerenti richiami al nostro ordinamento per quel che attiene le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: va detto che, almeno in Italia, il preavviso di contestazione non è obbligatorio, pertanto quel suo non ricordo di aver trovato infrazioni notificate sulla macchina non sarebbe rilevante per la Pubblica Amministrazione nazionale.

Per la legge italiana, la notifica del verbale di una infrazione commessa in Italia può essere effettuata, al trasgressore residente all’estero, entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Una volta che il verbale sia stato correttamente notificato all’obbligato, il diritto della PA italiana a pretendere il pagamento della sanzione si prescrive dopo cinque anni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione.

Infine, la notifica del verbale potrebbe anche essersi perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di un suo temporaneo periodo di irreperibilità dal luogo di abituale residenza.

Concludendo e giusto per prendere una posizione, del tutto personale, aggiungo che io, attesa l’esiguità del credito preteso, trattandosi di una società di recupero crediti e stante il ricorso alla posta ordinaria per inoltrare la pretesa, non pagherei alcunché, fidando sulla circostanza che la società cessionaria o affidataria della riscossione coattiva dovrebbe anticipare una somma molto maggiore dell’importo ingiunto (ammesso che a questo abbia effettivamente diritto) per procedere con azione esecutiva e per ottenere il rimborso del credito (sempre, naturalmente, nella presunzione che l’obbligato abbia qualcosa di pignorabile che non sia un’automobile usata).

[ ... leggi tutto » ]

9 Novembre 2017 · Giuseppe Pennuto