Parcheggi privati non saldati in Croazia: il grande dilemma delle richieste di pagamento » Meglio pagare oppure opporsi?

E' diventato un vero e proprio rebus quello delle migliaia di richieste di pagamento, inviate a cittadini Italiani e provenienti dalla Croazia (qualcuna anche dalla Serbia), in ragione di presunti parcheggi a tariffa, mai saldati, effettuati con i propri veicoli durante un soggiorno vacanziero.

La domanda, che i malcapitati si pongono, sorge spontanea: è meglio pagare, opporsi, o lasciare tutto com'è? Affrontiamo la spinosa questione con questo intervento.

Come accennato, molti turisti italiani si sono visti recapitare un bel souvenir dopo una vacanza sulla costa istriana o dalmata: infatti, "googlando" nel web, è possibile prendere visione di numerosissime segnalazioni da parte di nostri concittadini che hanno ricevuto una richiesta di pagamento, anche molto tempo dopo un soggiorno all'estero, in quel di Croazia (e Serbia).

Non si capisce bene, dalle poche informazioni acquisite e non disponendo di una copia dell'atto, se si tratti dell'equivalente del nostro decreto ingiuntivo, di un decreto esecutivo europeo, di una ingiunzione di pagamento europea oppure di una semplice richiesta stragiudiziale stilata da qualche "azzeccagarbugli" per conto di società di recupero crediti forestiere: si sa, il mondo è paese per quel che riguarda la pratica scorretta di far intendere (ingannevolmente) al debitore che una semplice richiesta di parte sia stata formalmente emessa dai giudici di un Tribunale.

In alcuni casi, il documento in questione sembra redatto da un avvocato croato per conto del creditore (la società di parcheggi) ed è emesso addirittura da un notaio.

Gli importi pretesi arrivano a anche a diverse centinaia di euro. L'unico aspetto acclarato è che il documento in questione concerne un debito nei confronti di una società privata che gestisce parcheggi a tariffa in quasi tutta la Croazia.

Ma cosa rischia chi riceve la richiesta di pagamento e, soprattutto, cosa è meglio che faccia?

La questione delle richieste di pagamento per parcheggi privati non pagati in Croazia nel dettaglio

Vi raccontiamo brevemente la spinosa questione dei decreti ingiuntivi arrivati a cittadini italiana a causa di parcheggi privati non pagati in Croazia.

Quella che ci apprestiamo ad illustrare è una spiacevolissima situazione capitata a molti turisti italiani in seguito ad una vacanza in Croazia.

Come accennato nel paragrafo precedente, molti cittadini italiani si sono visti recapitare a casa una specie di decreto ingiuntivo nostrano, più precisamente un decreto di esecuzione, per ipotetici parcheggi privati non pagati in Croazia.

Il documento si presenta con un cordoncino con i colori della bandiera croata, e prevede l’esecuzione sui beni mobili. Al decreto, come si legge, è possibile fare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento.

Nel documento, non viene però citato nessun tribunale specifico nel quale questa esecuzione sia stata trattata. 
A quanto pare si tratta di un notaio, e per la legge croata dovrebbe essere sufficiente.

Spulciando sui vari forum in rete si evince che gli avvocati che hanno promosso il decreto di esecuzione presso il notaio, sono spesso citati in relazione a richieste di denaro in seguito a multe in varie città croate.


Pare, infatti, che alcuni avvocati croati acquistano dai comuni multe a prezzo irrisorio perché difficilmente esigibili, gonfiando la cifra provando a riscuotere.


Ma in questo caso c’e' dell’altro. Si passa da un mancato pagamento, molto esiguo, ad un decreto di esecuzione, per somme molto più cospicue, ben diciotto mesi dopo.

In realtà, dal punto di vista normativo sarebbe stato valido il Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento Regolamento CE 1896/2006. Ma non si tratta di questo.

Si fa riferimento nel decreto del notaio ad una legge sulle esecuzioni.

Dunque, quello che più colpisce è l'assenza di riferimento normativo europeo, ovvero l'impossibilita' ad un ricorso nei 30 giorni previsti dalla normativa CE 1896/2006.

Infatti, nel decreto stesso si accenna alla possibilità di ricorso non attraverso il modulo Standard che deve essere consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea, ma mediante un non meglio specificato ricorso, motivato, presso lo stesso notaio, ed eseguibile entro 8 giorni.

I procedimenti corretti per il recupero di crediti nell'ambito dell'Unione Europea: dall'ingiunzione di pagamento europea al titolo esecutivo europeo

Vediamo quale sarebbe il procedimento corretto per il recupero di crediti transfrontaliero nell'ambito dell'Unione Europea: vi spieghiamo come funziona l'ingiunzione di pagamento europea.

Le procedure legali riconosciute per il recupero crediti transfrontaliero nell'ambito dell'Unione Europea sono le seguenti:

  • titolo esecutivo europeo
  • ingiunzione di pagamento europea
  • controversie di modesta entità

Qualora un credito da recuperare non superi i 2000 euro è possibile attivare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Se si ritiene però che il debitore non contesterà il credito, si può ricorrere anche al titolo esecutivo europeo o all'ingiunzione di pagamento europea.

È importante sapere che il titolo esecutivo europeo nasce come procedimento nazionale (un giudice ha già pronunciato una decisione contro terzi) e solo dopo diventa un procedimento europeo inteso ad agevolare l'esecuzione di quella decisione giudiziaria in un altro Stato membro. L'ingiunzione di pagamento europea, invece, è sin dall'inizio un procedimento europeo.

Se l'obiettivo, invece, è intentare causa contro una persona che risiede in un altro Stato membro, è forse più semplice fare domanda di ingiunzione di pagamento europea potendosi avvalere di moduli e informazioni direttamente nella propria lingua. Se invece esiste già una decisione giudiziaria contro il debitore, allora il titolo esecutivo europeo è probabilmente lo strumento migliore.

Vediamo, però, nel dettaglio il procedimento che più ci interessa, ovvero l'ingiunzione di pagamento europea.

Ingiunzione di pagamento europea

È un procedimento previsto per le controversie transfrontaliere aventi ad oggetto somme di denaro e fa uso di moduli standard, ma non presuppone che un giudice nazionale si sia già pronunciato nel merito.

Il procedimento prosegue fino all'eventuale opposizione del debitore, nel qual caso non si tratta più di un credito non contestato e si può passare al rito ordinario secondo le norme di procedura civile interne dello Stato membro da cui è partita l'ingiunzione di pagamento.

La domanda di ingiunzione di pagamento europea va presentata compilando il modulo A allegato al regolamento e scaricabile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione da questo sito.

La domanda deve riportare il nome e l'indirizzo delle parti (ricorrente e convenuto) e una descrizione del caso, deve dimostrare che la controversia è di natura transfrontaliera e descrivere le prove a sostegno della domanda.

Il giudice dovrà allora esaminare il fondamento della domanda e, se il modulo è corretto e se avrà ricevuto gli eventuali complementi di informazione richiesti, emetterà l'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

A questo punto l'ingiunzione di pagamento sarà notificata al convenuto che potrà pagare l'importo richiesto oppure contestarlo presentando opposizione all'ingiunzione entro 30 giorni.

Per presentare opposizione, il convenuto può servirsi del modulo F (allegato VI), che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento. Nell'opposizione, il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

In tal caso, il procedimento proseguirà dinanzi al giudice civile ordinario secondo le norme di procedura interne.

In caso di mancata opposizione, l'ingiunzione di pagamento europea diviene automaticamente esecutiva.

L'esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata solo se incompatibile con una decisione anteriore riguardante le stesse parti, pronunciata nello stesso Stato membro.

Il ricorrente dovrà allora inviare una copia dell'ingiunzione di pagamento europea, corredata eventualmente di una traduzione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione (ovvero quello in cui è domiciliato il debitore o nel quale possiede dei beni).

Per ulteriori informazioni si veda qui.

Come devono agire i cittadini italiani che hanno ricevuto una richiesta di pagamento per parcheggi privati non pagati in Croazia presupponendo che il termine del ricorso di 8 giorni non sia legittimo

Chiariamo la questione dell'illegittimità del termine di 8 giorni su cui si basa l'ipotetico ricorso da presentare, specificato nel decreto di esecuzione croato, chiarendo come funziona un'ingiunzione di pagamento europea.

Da quanto si evince dal paragrafo precedente, la corretta procedura, per il recupero crediti europeo, che si sarebbe dovuta applicare nel merito della questione dei parcheggi non pagati in Croazia, è quella dell'ingiunzione di pagamento europea.

Dunque, ribadiamo, seguendo la corretta prassi, chi intraprende il procedimento di ingiunzione di pagamento europea, deve presentare la domanda compilando il modulo A, che deve riportare il nome e l'indirizzo delle parti (ricorrente e convenuto) e una descrizione del caso, dimostrando che la controversia è di natura transfrontaliera e descrivendo le prove a sostegno della domanda.

Successivamente, il giudice dovrà allora esaminare il fondamento della domanda e, se il modulo è corretto e se avrà ricevuto gli eventuali complementi di informazione richiesti, emetterà l'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

A questo punto l'ingiunzione di pagamento sarà notificata al convenuto che potrà pagare l'importo richiesto oppure contestarlo presentando opposizione all'ingiunzione entro 30 giorni. Per presentare opposizione, il convenuto può servirsi del modulo F, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento.

Ebbene, in realtà, nel famigerato decreto di esecuzione inviato a migliaia di cittadini italiani, si accenna alla possibilità di ricorso non attraverso il modulo Standard F che deve essere consegnato, ma mediante un non meglio specificato ricorso, motivato, presso lo stesso notaio, entro un termine di otto giorni, e non di 30 come descritto.

Pertanto, il termine di otto giorni per presentare opposizione al decreto esecutivo notificato viola qualsiasi norma, anche comunitaria, dal momento che in tale breve lasso di tempo il destinatario dell’atto dovrebbe verificare se effettivamente non abbia pagato il ticket parcheggio, trovarsi un avvocato (necessariamente croato), sottoscrivere un mandato legale e sostenere ingenti spese.

Ed infatti, la normativa che regola le controversie transfrontaliere civili nell'Unione europea prevede che il giudice, su istanza del creditore, emetta, se ne ricorrono i presupposti, l’ingiunzione di pagamento concedendo al debitore un termine di 30 giorni per opporsi.

Per questo motivo, l’ eventuale azione esecutiva (pignoramento presso terzi di stipendi, pensioni e conto corrente) potrà essere proficuamente opposta, per vizi dell’atto da cui essa origina, presso il giudice delle esecuzioni del tribunale italiano territorialmente competente in cui risiede il debitore sottoposto ad esecuzione.

Il suggerimento che scaturirebbe da questa logica, pertanto, sarebbe quello di non pagare, per ora, ed attendere lo sviluppo degli eventi, rimandando qualsiasi decisione alla fase, eventuale, di opposizione all'esecuzione.

Come devono agire i cittadini italiani che hanno ricevuto una richiesta di pagamento per parcheggi privati non pagati in Croazia presupponendo che il termine del ricorso di 8 giorni sia valevole

Ecco alcuni consigli da seguire per chi, pur avendo chiare le nozioni esplicate nel paragrafo precedente, riguardanti le violazioni del decreto di esecuzione croato sulla normativa europea dell'ingiunzione di pagamento, abbia comunque il dubbio che il termine di otto giorni per presentare ricorso sia ugualmente valevole.

Abbiamo ampiamente chiarito che il termine di otto giorni assieme alle modalità, nell'ambito di un ricorso contro il decreto ingiuntivo per parcheggi non pagati in Croazia, sono effettivamente in contrasto con qualsiasi normativa europea che permetta il recupero crediti transfrontaliero nell'ambito di stati membri dell'Ue.

Avendo, però, la questione suscitato ancora parecchi dubbi, non ce la sentiamo di certificare al 100% che l'ingiunzione di pagamento croata sia illegittima

Dunque, presupponendo che il decreto ingiuntivo sia effettivamente valevole cosa devono fare i cittadini italiani che l'hanno ricevuta: opporsi o pagare? E in quali modalità?

Se si sceglie di fare opposizione, è possibile farlo entro 8 giorni dal ricevimento, impugnandolo dinnanzi allo stesso notaio che lo ha emesso; sull'opposizione decide un tribunale.

L'impugnazione deve essere motivata, pena l'inammissibilità, e probabilmente in lingua croata.

Ma è quasi certamente necessario avvalersi di un legale abilitato ad esercitare in Croazia per proseguire con l'opposizione.

Questo significa sostenere spese non indifferenti, per cui è consigliabile opporsi solo se effettivamente vi sono motivi validi (ovvero, se si può dimostrare che non si è usufruito del parcheggio).

In ogni caso, la sentenza emessa dal tribunale croato al termine del giudizio, potrà senza dubbio essere oggetto di esecuzione forzata in Italia.

Pagare, dunque, è la strada sicuramente meno onerosa, in termini economici. Ma significa anche rinunciare a far valere i propri diritti, qualora siano stati violati.

Comunque, per aiutare a decidere cosa fare, è bene chiarire alcune questioni:
Per quanto giurisdizione e competenza, all'interno dei paesi dell'Unione Europea sono disciplinate dal Regolamento CE n. 44 del 2001.

La regola è la competenza del paese, Stato membro, dove è domiciliato il convenuto. Un'eccezione si ha in materia contrattuale (art 5, lett. a): una persona, domiciliata all'interno di uno Stato membro, può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione, quando questa abbia ad oggetto la prestazione di servizi, è il luogo dello Stato membro in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato (lett. b).

Eccezioni in materia di contratti conclusi dai consumatori sono previste dall'art. 15 dello stesso Regolamento, ma concernono esclusivamente la vendita a rate di beni mobili materiali, il prestito con rimborso a rata o altra operazione di credito e le ipotesi in cui l'imprenditore sia domiciliato nello stesso Stato del consumatore o la sua attività sia diretta in questo Stato o verso un gruppo di Stati, fra i quali quello del consumatore.

Per quanto riguarda la competenza, in base al diritto croato, il decreto di esecuzione è redatto da avvocato e presentato ad un notaio, che, verificata la sussistenza dei requisiti, emette il decreto.

Trattasi di procedura diversa dalla nostra che, in ambito sommario e monitorio prevede, sì, un iniziale ricorso inaudita altera parte, e, cioè, senza che sul punto venga instaurato subito il contraddittorio. Questo, invece, verrà garantito all'ingiunto con la comunicazione dell'emissione del decreto da parte del Giudice, al quale potrà fare opposizione, instaurando un processo ordinario.

In particolare la procedura croata portata alla nostra attenzione differisce da quella italiana sotto il profilo della competenza. In Italia è un giudice ad emettere il decreto, un'autorità terza ed imparziale. Il decreto che hanno ricevuto diversi turisti italiani proviene, invece, da un notaio ossia un professionista legale, ma con funzioni diverse da quelle del giudice, per come lo intendiamo in Italia.

In Croazia l'accesso alla professione notarile è parzialmente diversa, poiché diventa notaio colui che abbia superato l'esame giudiziario e dopo 5 anni di anzianità in questa mansione.

Sono, inoltre, frequenti in Croazia le ipotesi in cui il notaio è organo ausiliare del tribunale; è proprio un incaricato giudiziario che esplica le sue funzioni all'interno di un distretto di tribunale.

Infine, c'è da sapere che uil decreto di esecuzione diventa esecutivo decorsi gli 8 giorni per l'impugnazione e consente l'aggressione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del destinatario (il pignoramento).

Sotto questo profilo, però, il Regolamento attribuisce competenza esclusiva, in materia di esecuzione delle decisioni, al giudice dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione.

Sussiste, pertanto, la competenza delle autorità croate ad emettere un'ingiunzione di pagamento nel proprio Stato, ma tale provvedimento, se deve essere eseguito in Italia, deve passare attraverso il tribunale italiano.

Tutto quanto ciò premesso, chi dovesse ricevere un decreto di esecuzione dalla Croazia dovrà tenere presente:

  • che sussiste la giurisdizione croata, quindi legittimamente (in base al ricordato Regolamento) la controversia è stata incardinata in Croazia;
  • che l'opposizione a tale decreto nel brevissimo termine di 8 giorni (ammesso che un termine così breve sia corretto, anche in base ai principi, anch'essi di derivazione comunitaria, dell'equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) apre un procedimento dinnanzi al tribunale croato, con probabilità della necessaria assistenza da parte di un avvocato locale, e le spese che ne conseguono;
  • che, invece, la mancata opposizione determina l'acquisizione di esecutività del decreto e, quindi, l'impossibilità di rimettere in discussione il credito azionato nel merito;
  • che, tuttavia, per eseguire il provvedimento straniero non è necessario il riconoscimento da parte del tribunale italiano, il quale, però, rimane esclusivamente competente per l'esecuzione e, quindi, deve essere comunque interpellato nella fase esecutiva;
  • che ciò comporta per il procedente la necessità di farsi comunque assistere da un avvocato in Italia che si occupi di tutta la fase esecutiva, sostenendone i costi;
  • che per il credito per cui procedono la società croata potrebbe essere scoraggiata dall'instaurare diversi processi esecutivi nelle varie città di residenza dei turisti (meno se i debitori si concentrano in alcune circoscrizioni e, quindi, è sufficiente che si affidino ad un legale di quella città);
  • che se tale fase esecutiva fosse realmente instaurata in Italia, il destinatario di essa si vedrebbe addossati i costi anche di tale fase in caso di soccombenza (ma anche di vittoria se il giudice reputasse di compensare le spese!);
  • che, laddove fosse incardinata l'esecuzione nel tribunale italiano, l'ingiunto potrebbe fare opposizione sottoponendo ad un giudice italiano le proprie rimostranze che, comunque, sarebbero limitate alle considerazioni già fatte (l'impossibilità di sollevare questioni sul merito della pretesa; l'esistenza di una procedura nazionale di uno Stato membro, che rimane sovrano e che è chiamato a rispettare alcune garanzie comunitarie che, nel caso specifico, sembrano tutto sommato garantite).

A ben vedere l'opposizione all'atto di precetto potrebbe essere affidata esclusivamente alla verifica sul rispetto delle garanzie comunitarie sul processo, alla correttezza della notifica di un decreto ingiuntivo/ decreto di esecuzione croato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed al termine di 8 giorni tutt'altro che garantista dei principi del giusto processo, a maggior ragione trattandosi di controversia transfrontaliera.

23 Agosto 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Parcheggi privati non saldati in Croazia: il grande dilemma delle richieste di pagamento » Meglio pagare oppure opporsi?”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto anche io pochi giorni fa una richiesta di pagamento da un avvocato croato di Pula di € 250 per un parcheggio non pagato a Dubrovnik nel 2011. Era la la prima comunicazione che ricevevo (ma in questa facevano riferimento a una comunicazione precedente che non mi era mai arrivata). E non avevano neanche messo a suo tempo la notifica del mancato pagamento sul parabrezza.

    Ho chiesto consiglio al mio avvocato e anche alle forze dell’ordine. Alla fine un comandante dei carabinieri si è offerto di scrivere per noi una semplice mail in italiano in cui chiedeva di verificare le notifiche precedenti perché non erano mai arrivate e l’avvocato ci ha risposto di aver fatto un errore tecnico e di considerare la pratica annullata.

  2. Anonimo ha detto:

    Fate attenzione al recupero crediti provenienti da ppula o pola Croazia specie per i divieti di sosta sono una truffa non pagate si legge solo la targa della macchina non rispondono al recapito telefonico non fate nessun ricorso buttate i soldi

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