Multa comminata dal Garante della privacy per violazione delle norme che prevedono l’obbligatoria consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) prima di molestare i consumatori con l’invio di materiale pubblicitario via e-mail o attraverso contact center
Sicuramente il cliente potrà citare in giudizio l’agenzia di marketing per la restituzione dell’importo della sanzione amministrativa