Multa eccesso velocità – rispetto non chiaro del termine di 90 giorni


Notifica atti a mezzo posta, termini di notifica della multa





Mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità il giorno 03 gennaio 2019: l’infrazione è stata commessa il giorno 28 settembre 2018 e sul verbale risulta che l’atto è stato consegnato all’ufficio postale di Rimini il giorno 20 dicembre 2018, ma tracciando la spedizione sul sito delle poste risulta come data di presa in carico il 31 dicembre 2018 a Bologna. Ho chiamato l’assistenza clienti di Poste Italiane e controllando con loro non risultano date precedenti il 31 dicembre 2018, alla quale risulta effettuata la registrazione e lo smistamento.

Posso fare ricorso al Prefetto?

Il tracciato della spedizione acquisito dal sito di Poste Italiane, così come le asserzioni verbali di anonimi addetti al Contact Center, non hanno alcun valore probatorio in un ricorso (giudiziale o amministrativo) che eccepisca il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di accertamento dell’infrazione, entro il quale il verbale di multa deve essere notificato all’obbligato al pagamento, in assenza di contestazione immediata del trasgressore.

Pertanto, la prima cosa da fare è effettuare accesso agli atti presso gli uffici comunali preposti alla gestione e riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, per chiedere ed ottenere copia della relata di notifica, nella specie la ricevuta della raccomandata AR, con cui è stata avviata la procedura di notifica. Essendo la data di spedizione del plico quella che rileva agli effetti del rispetto del termine di 90 giorni per l’ente accertatore.

Per lei, invece, obbligato al pagamento della sanzione amministrativa, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dal giorno di consegna del verbale, data di perfezionamento della notifica, ovvero dal 3 gennaio anno corrente.

Sconsigliamo sempre di procedere, eventualmente, con un ricorso amministrativo al Prefetto che, comunque, per quanto possa essere imparziale, è sempre un rappresentante della Pubblica Amministrazione dalla quale origina l’atto che si vuole contestare.

10 Gennaio 2019 · Giuseppe Pennuto


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