Multa con lo sconto del 30% – Come funziona in caso di ritiro del verbale in giacenza presso l’ufficio postale dopo cinque giorni?

Notifica per compiuta giacenza, pagamento del verbale di multa, pagamento multa situazioni particolari, selezione pagamento multa












Ho ritirato oggi all’ufficio postale, dopo sei giorni di giacenza, un verbale di sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità: il verbale in questione mi era stato recapitato dal postino e, a causa di mia temporanea irreperibilità (mi trovavo all’estero per motivi di lavoro), mi era stato lasciato in cassetta postale un avviso di inizio giacenza.

La domanda è: ho perso la possibilità di pagare la multa con lo sconto del 30%?

Il decreto legge 69/2013 prevede che il conteggio dei cinque giorni dalla notifica del verbale di violazione, entro i quali è possibile risparmiare il 30% dell’importo della sanzione amministrativa, decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato notificato il verbale. Se il quinto giorno cade di domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo (il sabato è considerato feriale). Inoltre, se il verbale è inviato per posta ma il destinatario, al momento della consegna, risulta assente, il termine di cinque giorni inizierà a decorrere dall’effettivo ritiro del documento in giacenza presso l’ufficio postale (si ricorda che il ritiro deve avvenire al massimo entro il decimo giorno di deposito).

Attenzione: se l’eccesso di velocità consiste nell’aver superato il limite massimo consentito di oltre 40 km/h non è possibile fruire dello sconto del 30% sull’importo complessivamente dovuto.

Va ricordato inoltre che l’articolo 206 del Codice della strada prevede che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. La somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo (da affidare alla riscossione coattiva del concessionario) è pari alla differenza tra quella dovuta e l’acconto fornito.

Questo vale soprattutto per quanti pagano la multa con il 30% di sconto dopo il quinto giorno dalla notifica del verbale.

[ ... leggi tutto » ]

29 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto