I contratti stipulati dalle banche con i propri clienti possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale, nel rispetto di precise condizioni di legge. Il Testo Unico Bancario (TUB), infatti, riconosce alle banche la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto (ius variandi), ma fissa condizioni e limiti precisi affinché il suo esercizio sia legittimo. La normativa vigente prevede l'obbligo, per le banche, di inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. Nel dettaglio: la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche non possono adottare modifiche unilaterali; il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra ...
Diritto di recesso dal contratto d'appalto per la ristrutturazione di un bagno [leggi tutto]
Ho stipulato contratto di appalto per la ristrutturazione del bagno con una società, ho firmato il contratto in data 30 agosto 2023 e in data 08 settembre 2023 inviavo, via PEC, comunicazione di recesso: successivamente mi accorgevo che nel contratto firmato era prevista l'applicazione dell'articolo 59 del codice del consumatore che escludeva l'esercizio del diritto di recesso ed allora mi chiedo se posso comunque ritenere valido il recesso comunicato alla società controparte. ...
Da fatturazione bimestrale a mensile - Il caso WindTre [leggi tutto]
L'operatore di telefonia fissa e internet Wind, ora WindTre, ha fatto fatture posticipate per molti anni, come prassi consolidata continuativa. Probabilmente perché era la modalità ordinaria di fatturazione, tale clausola era stata omessa nelle condizioni generali di contratto. A ottobre 2019 Wind ha pubblicato un comunicato ufficiale (tuttora visibile), sotto la voce “modifica condizioni di contratto telefonia fissa”, nel quale ha annunciato che il conto telefonico (fattura), che era bimestrale posticipato, sarebbe diventato mensile anticipato. Ciò attesta che considerava modifiche contrattuali entrambi le variazioni. Se non avesse considerato tale la seconda, avrebbe dovuto omettere nel comunicato il termine “anticipato”. Tralascio qui la variazione da bimestrale e mensile. Nelle successive condizioni generali di contratto l'operatore ha però omesso d'introdurre l'annunciata nuova clausola della fatturazione anticipata. Avrebbe dovuto quindi proseguire con quella tradizionale posticipata. Invece a novembre 2019 ha iniziato nei fatti a farla anticipata: in tal modo in quel mese mi ...