Diritto di recesso dal contratto d’appalto per la ristrutturazione di un bagno


Il Codice del Consumo esclude l'esercizio del diritto di recesso se l'ordine riguarda la fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati. Ma ...





Ho stipulato contratto di appalto per la ristrutturazione del bagno con una società, ho firmato il contratto in data 30 agosto 2023 e in data 08 settembre 2023 inviavo, via PEC, comunicazione di recesso: successivamente mi accorgevo che nel contratto firmato era prevista l’applicazione dell’articolo 59 del codice del consumatore che escludeva l’esercizio del diritto di recesso ed allora mi chiedo se posso comunque ritenere valido il recesso comunicato alla società controparte.

L’articolo 59, comma primo, lettera c, del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) prevede che per i contratti stipulati a distanza (ovvero fuori dai locali commerciali della società incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione) il diritto di recesso è escluso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.

Quindi, possiamo subito osservare che qualora il contratto fosse stato stipulato nei locali commerciali della società incaricata di eseguire i lavori, non si avrebbe comunque diritto al recesso.

Al contrario, per un contratto stipulato a distanza e riguardante i lavori di ristrutturazione di un bagno, bisognerebbe capire cosa debba intendersi come bene confezionato su misura o personalizzato: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust) con il provvedimento 20528 del 2 dicembre 2009 (SOGEVE ITALIA, DEPURATORE TOP SMILE), proprio in tema di ostacoli posti dalle imprese all’esercizio del diritto di recesso del consumatore, ha stabilito che le specifiche richieste dal cliente su dimensioni, colore, materiale ed elementi speciali già previsti in listino dal fornitore, non può essere considerata, per sua natura, una richiesta di produzione di bene confezionato su misura e chiaramente personalizzato. Affinché lo sia, occorre quella ulteriore specificità della richiesta del consumatore e l’eccezionalità della modifica ordinata, che non sia stata pre-contemplata dal professionista e proposta in una rosa di alternative al cliente finale (si consultino, allo scopo, la fine di pagina 8 – ultime due righe – e la prima parte della pagina 9 di questo documento tratto dalla relazione annuale 2009 sull’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM o Antitrust).

In pratica, la piastrella per essere considerata su misura e personalizzata deve essere di una misura non contemplata fra quelle comprese nel catalogo/listino e, ad esempio, prevedere come disegno, la riproduzione del nome e cognome del committente o di un disegno da questi prodotto.

Se non sono state ordinate piastrelle personalizzate nel senso sopra indicato, si può sicuramente procedere ad esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pretendendo la restituzione dell’eventuale anticipo versato ed impedendo, in ogni caso, l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto oggetto di recesso.

16 Settembre 2023 · Giovanni Napoletano


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