Modello ADI COM Esteso e importo di un tirocinio frequentato dai coniugi nel 2023


Il diritto a percepire l’Assegno di Inclusione nel 2024 non dipenderà, in alcun modo, dal reddito percepito con il tirocinio frequentato nel 2023





Ho presentato domanda di assegno di inclusione a dicembre e mi è stata accolta: a breve dovrei iniziare una politica attiva, precisamente un tirocinio di inclusione e vorrei sapere se dovrò presentare il modello ADI COM Esteso comunicando il reddito presunto per l’anno 2024 di questo tirocinio?
Sulla piattaforma dell’inps, nella sezione “domanda accolta” non visualizzo il modello ADI COM ESTESO. E’ un errore della piattaforma o ancora l’inps non ha inserito il modello adi com esteso da compilare?

Anche nel caso di politiche attive vale sempre il discorso della cumulabilità fino a 3000 euro?

Cioè se l’importo del tirocinio supera il valore massimo del mio nucleo familiare (che è di 6900 euro annui dell’assegno di inclusione) cosa succede? Mi verrà tolto l’assegno di inclusione?

Per quanto riguarda il modello ADI punto com esteso le abbiamo ampiamente risposto qui: per l’eventuale impatto che tale tirocinio potrà avere sul diritto a ricevere l’ADI 2024, bisognerebbe sapere se l’importo erogato con il tirocinio seguito nel 2023 è un importo assoggettabile o meno ad IRPEF. Ma, eventualmente, il problema si proporrà solo l’anno prossimo, nel 2025, dal momento che l’Assegno di inclusione 2024 si basa sulla DSU/ISEE 2024 e l’ISEE/2024 risente dei redditi IRPEF percepiti dal nucleo familiare nel 2022.

Riepilogando:
1) il modello ADI.COM si presenta solo se si percepisce un reddito IRPEF nel corso di fruizione dell’Assegno di Inclusione (poco importa se il relativo pagamento avverrà in ritardo nell’anno in cui si percepisce AdI);
2) Il diritto a percepire l’Assegno di Inclusione nel 2024 non dipenderà, in alcun modo, dal reddito del tirocinio effettuato nel 2023;
3) la soglia ISEE del reddito familiare per poter fruire dell’Assegno di Inclusione (AdI) non deve superare i 6 mila euro annui, vero, ma questi 6 mila euro vanno moltiplicati per il valore della scala di equivalenza.

Il valore della scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4 Febbraio 2024 · Roberto Petrella


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