Minimo vitale impignorabile solo per le pensioni o anche per gli stipendi e le indennità di disoccupazione?

Indennità di disoccupazione, minimo vitale, pignoramento indennità di disoccupazione












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So che esiste un minimo vitale non pignorabile per le pensioni, esiste anche per gli stipendi da lavoro dipendente e la per NASPI? Se sì quanto?

Con la pronuncia 70/16, la Consulta ha ricordato la propria sentenza 248/15, con la quale aveva già stabilito che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore e che, per tale motivo, non si può ritenere costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio.

Dunque minimo vitale sì per le pensioni e non per gli stipendi.

Per quanto riguarda, invece, l’indennità di disoccupazione, essa ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

A rafforzare il concetto la sentenza 85/2015 della Corte costituzionale che ha sancito che l’indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

Ora, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari e nella misura di un decimo (fino a 2.500 euro) per crediti esattoriali.

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4 Novembre 2016 · Marzia Ciunfrini

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