Notifica di un atto di pignoramento verso terzi del debitore – Ma la notifica dell’ingiunzione di pagamento presupposta inadempiuta e prodromica al pignoramento potrebbe essere stata omessa

La notifica dell'ingiunzione di pagamento potrebbe essere stata perfezionata per compiuta giacenza in seguito a temporanea assenza del debitore












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Mi è stato notificato in data 12/06/2019 un atto di pignoramento verso terzi in cui si intima il mio datore di lavoro a versare una somma di euro 406. Nell’atto (datato 10/05/2019) si fa riferimento ad una Ingiunzione di pagamento notificata il 16/05/2018, notifica che non ho mai ricevuto in quanto io ritiro sempre tutte le raccomandate.

Inoltre non ho ricevuto alcun tipo di precetto precedente il suddetto atto: sono quasi certo che il tutto si riferisca a vecchie tasse comunali che avevo contestato. Inoltre la mia stessa azienda non ha ricevuto l’atto in quanto è stato spedito ad un indirizzo errato.

Non avendo ricevuto alcuna notifica dell’atto di ingiunzione e nessun precetto posso oppormi all’atto? Come faccio a provare che non ho ricevuto mai la notifica? Essendo coinvolto anche il mio datore di lavoro (dal quale non ho però ricevuto alcuna comunicazione) qual’è il modo migliore di procedere? Grazie molto in anticipo.

L’ingiunzione fiscale che si presume omessa, nell’ipotesi di inadempimento dopo i 60 giorni concessi per il pagamento, svolge sia le funzioni di precetto che di titolo esecutivo. In soldoni, a partire dal 61.mo giorno successivo alla notifica dell’atto, il pignoramento del debitore è legittimo senza l’ulteriore esigenza di notifica del precetto.

Il punto della questione, pertanto, è capire se l’atto propedeutico al pignoramento sia stato, o meno, correttamente notificato al debitore. Vale la pena ricordare, in proposito, che l’ingiunzione fiscale può essere notificata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (se il tentativo di consegna viene effettuato dal postino) o presso l’ufficio comunale preposto al cosiddetto albo pretorio (se il tentativo di consegna viene effettuato dal messo comunale, dall’ufficiale giudiziario o da un ufficiale della riscossione), in occasione di una temporanea, occasionale, assenza del destinatario dal luogo di residenza o dal domicilio fiscale dove l’atto era stata spedito (in pratica l’ingiunzione fiscale può ritenersi correttamente notificata anche all’insaputa del debitore che si disinteressa a ritirare l’atto).

Per sciogliere il dubbio, l’unico mezzo a disposizione è quello di recarsi presso il concessionario locale della riscossione (la società che ha chiesto il pignoramento) e chiedere, con formale accesso agli atti, copia delle relate di notifica dei provvedimenti a lei notificati a partire dal gennaio 2018.

Così potrà verificare effettivamente come stanno le cose ed eventualmente, con l’ausilio di un avvocato, presentare ricorso al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente (ex articolo 615 del codice di procedura civile), finalizzato ad ottenere l’annullamento dell’atto di pignoramento in mancanza di un titolo esecutivo legittimo (l’ingiunzione fiscale che si presume notificata a maggio 2018) invece accertato come mai effettivamente e/o validamente notificato al debitore sottoposto ad azione esecutiva.

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27 Giugno 2019 · Stefano Iambrenghi

Sono riuscito a trovare la notifica dell’ingiunzione (16/05/2018): mi sorge un solo dubbio e cioè che la data riportata sul documento di ingiunzione è 22/03/2018 mentre la data dell’atto di pignoramento è 10/05/2019, quindi dopo oltre 12 mesi. Quest’ultimo atto è comunque ancora valido?

Il precetto, incluso, come già abbiamo accennato, nel titolo esecutivo (ingiunzione fiscale) in tema di riscossione coattiva esattoriale, diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione (articolo 481 del codice di procedura civile).

Quindi l’atto di pignoramento notificato il 10 maggio 2019 non è valido, dal momento che si basa su un precetto inefficace (salva l’eventualità che precedentemente le sia stato notificato un nuovo avviso di ingiunzione, anche per compiuta giacenza, che svolge l’equipollente ruolo di rinnovo del precetto).

Pertanto, nella fattispecie il creditore esattoriale dovrà inoltrare un nuovo avviso di ingiunzione e, nell’ipotesi di persistente inadempimento, dovrà avviare una nuova azione esecutiva (pignoramento, espropriazione o assegnazione). La speranza è che le notifiche vadano correttamente in porto.

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28 Giugno 2019 · Rosaria Proietti

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