Lotta al Covid-19 – Tutte le regole in vigore da oggi 15 Marzo 2021





Emergenza coronavirus o virus covid19





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Vorrei sapere quale sono le nuove normative sugli spostamenti, e molto altro, in vigore da oggi 15 Marzo 2021, in merito alla prevenzione dalla diffusione del virus Covid-19.

Potete fare un breve riassunto?

Italia chiusa da oggi per pandemia: mezzo Paese va in zona rossa (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento) e mezzo in zona arancione: rimane in fascia bianca la Sardegna.

Nelle zone arancioni «le visite sono consentite una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone (i minori di 14 anni non vengono computati)». Se si vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti ci si può spostare «tra le 5 e le 22 entro 30 km ma senza andare nei capoluoghi di provincia». Nelle zone rosse invece le visite a parenti e amici sono vietate.

Il 3, 4 e 5 aprile 2021 tutta Italia sarà zona rossa ma «sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone e con minori di 14 anni, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione».

Il governo ribadisce che «è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021». Sono esclusi gli «affitti brevi». La seconda casa «non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti potrà essere comprovata con autocertificazione». La Valle d’Aosta ha emesso un’ordinanza che vieta il trasferimento nelle seconde case.

In zona rossa «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Nel caso di spostamenti da e per l’estero, «è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri per le prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare».

È «consentito partecipare alle funzioni religiose (battesimi, matrimoni, funerali) nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli». Sono invece vietate le feste sia in zona arancione, sia in zona rossa.

In zona rossa «è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune dalle 5 alle 22 in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri».

È consentito «nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Se non ci sono ordinanze locali che lo vietano «si può andare nei parchi rispettando il divieto di assembramento e in prossimità della propria abitazione».

Se si va in auto con persone non conviventi è consentita la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti di indossare la mascherina». L’obbligo della mascherina decade «se la vettura è dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore».

Si può uscire dal Comune e dalla regione «per dare assistenza a persone non autosufficienti. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste».

In zona rossa gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere «sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza».

È consentito lo spostamento fuori regione «per un atto notarile di compravendita se l’immobile si trova in una luogo diverso da quello in cui si vive».

Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato «non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile». L’amministrazione o il datore di lavoro privato sono però «tenuti ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile».

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15 Marzo 2021 · Gennaro Andele

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