Libretto postale cointestato a firma disgiunta tra mia zia deceduta e un’altra nipote

Conto corrente cointestato, eredità e successione












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In un libretto postale cointestato tra mia zia deceduta e mia cugina (eredi di mia zia siamo – io nipote e mio zio, mia cugina non è erede). Se mia cugina ha prelevato tutto l’importo presente nel libretto dopo la morte della zia e prima della presentazione della dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate ha commesso un reato penale? In caso di risposta positiva quale reato ha commesso?.

Quale importo poteva prelevare dal libretto suddetto?. Il 50?.

La cointestazione a firma disgiunta di un conto corrente bancario (o di un libretto postale) autorizza ciascuno degli intestatari al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Infatti, la presunzione di eguaglianza delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto corrente a firma disgiunta (articolo 1298 codice civile, secondo comma) può essere vinta non già con la mera dimostrazione di avere avuto la disponibilità del danaro immesso nel conto, ma con la precisa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo soggetto che poi lo ha versato sul conto cointestato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 77/2018.

Quindi, in linea di massima, il cointestatario può prelevare il 50% della disponibilità in conto corrente, a meno che il cointestatario superstite non dimostri che le somme depositate in conto corrente siano riconducibili alla proprie rimesse in misura maggiore del 50% oppure gli eredi del cointestatario defunto non dimostrino, al contrario, che le somme depositate in conto corrente siano riconducibili alle rimesse del cointestatario deceduto in misura maggiore del 50%.

L’appropriazione indebita è un reato previsto dal codice penale (articolo 646): secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza numero 29019/14) è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario (o di un libretto postale), il quale, pur se autorizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari (o degli eredi di questi), della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dal codice civile, secondo cui le parti di ciascun cointestatario si presumono, fino a prova contraria, uguali.

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24 Febbraio 2019 · Chiara Nicolai

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